Addebito della separazione al marito che frequenta siti di incontri
- Addebito della separazione
- Errata valutazione delle prove prodotte in giudizio
- Addebito della separazione al marito che incontra donne online
Addebito della separazione
Corretta e insindacabile anche dal punto di vista della valutazione delle prove la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la decisione di addebito della separazione in capo al marito, responsabile di aver intrattenuto incontri online a pagamento con altre donne. Queste le conclusioni della Cassazione nell'ordinanza n. 3879/2021 (sotto allegata) che chiude la vicenda processuale che ha inizio quando il Tribunale accerta che la separazione intervenuta tra una coppia di coniugi è addebitabile al marito, obbligato altresì a corrispondere alla moglie un assegno mensile di 1000 euro. Il marito impugna la sentenza ma la Corte d'Appello la rigetta, confermando le conclusioni del giudice di primo grado.
Errata valutazione delle prove prodotte in giudizio
Da qui il ricorso del marito in sede di Cassazione innanzi alla quale solleva ben 5 motivi di ricorso, di cui, con i primi tre si duole della mancata ammissione di una prova testimoniale sul tema dell'addebito e delle sue condizioni economiche, per dimostrare la non addebitabilità della separazione per infedeltà anche per l'intervenuta pace con la moglie, malata oncologica che ha assistito nel periodo della malattia e con cui ha organizzato il matrimonio della figlia. Contesta poi le conclusioni dei giudici di merito sulla propria condizione patrimoniale ed economica, visto che è un pensionato con problemi di salute e sulla valutazione delle prove relative all'episodio d'infedeltà del 16 luglio 2013, che gli è costato l'addebito.
Con il quarto motivo contesta l'attribuzione di valore indiziario grave preciso e concordante ad alcuni documenti prodotti dalla moglie e con il quinto l'esame superficiale dei documenti da lui prodotti perché dagli stessi emerge che le somme prese in considerazione dalla Corte anche ai fini del mantenimento della moglie, sono frutto di lasciti ereditari.
Addebito della separazione al marito che incontra donne online
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3879/2021 rigetta interamente il ricorso e giudica in parte infondati e in parte inammissibili i primi tre motivi di ricorso con cui il ricorrente contesta la mancata ammissione delle prove testimoniali.
Infondata la contestazione che riguarda l'addebito della separazione perché la Corte d'Appello ha esaminato dettagliatamente l'episodio del 16 luglio 2013 e la versione del marito, ritenuta inverosimile, così come gli sms e i documenti prodotti dalla moglie, che provano i pagamenti effettuati al sito d'incontri, elementi che dimostrano i fatti rilevanti e non plausibile la versione dell'uomo.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti e la relativa erronea od omessa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d'Appello, la Cassazione precisa che la stessa ai fini del decidere ha preso in considerazione prima di tutto l'evidente disparità economica dei coniugi e come, in ogni caso, per costante giurisprudenza "sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee a provare il proprio convincimento."
Infondato il quarto motivo di ricorso in quanto il ricorrente non denuncia il vizio di sussunzione nel senso precisato, ma si limita ad assumere che i documenti non sono idonei a provare i fatti allegati dalla moglie.
Inammissibile infine anche il quinto motivo perché la Cassazione può sindacare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito solo se ritiene integrato il vizio di cui al punto 5 dell'art. 360 c.p.c ossia "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e? stato oggetto di discussione tra le parti" tra l'altro non denunciato.
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Data: 20/02/2021 05:00:00Autore: Annamaria Villafrate