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Responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c: aspetti processuali

Tra divieto di nuove domande e potere di qualificazione del giudice, ecco come si relazionano le azioni ex art. 2043 ed ex art. 2051 c.c.


Azioni ex art. 2043 ed ex art. 2051: diversità dei presupposti

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E' stata più volte sottolineata, sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, la diversità dei presupposti tra la responsabilità ex art 2051 c.c. e quella ex art. 2043 cc. Infatti, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cc , occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso. Invece la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc ha natura oggettiva - fondandosi sul mero rapporto di custodia- per cui è necessario, unicamente, allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Si tratta, dunque, di domande diverse caratterizzate da una distinta causa petendi. Pertanto , in linea di principio, dopo avere inizialmente prospettato, con la domanda introduttiva del giudizio, una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., non può, successivamente (nel prosieguo del giudizio ovvero in sede di appello) invocarsi la responsabilità ex art. 2051 cc. In tal caso, difatti, verrebbe a determinarsi un inammissibile mutamento della causa petendi.
Infatti, la Corte di cassazione, in svariante sentenze – tra cui la n. 999 del 24/11/2005, ha ribadito che "l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere". Da tanto ne consegue che "una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell'obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo".

Quando il mutamento del titolo di responsabilità non costituisce domanda nuova

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Tuttavia tale rigoroso principio trova un giusto contemperamento allorquando l' attore abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, allegato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto sussumibili sia sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 cc (Cass. 4591/ 2008; Cass. 18609/ 2013; Cass. 30902/ 2017; Cass. 21244/ 2006) che sotto quella di cui all'art. 2043 cc.
Infatti, quando per un medesimo fatto concorra una duplice ipotesi di responsabilità (sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2051 c.c.) e l'esposizione dei fatti consenta la sussunzione della vicenda sotto entrambi i profili di responsabilità si pone unicamente un problema di qualificazione giuridica della domanda che, in quanto tale, rientra nell'esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice.
Tale principio è stato espresso, tra le altre, dalla S.C. con la sentenza n. 17764 del 05/09/2005 nella quale i Giudici di Legittimità hanno escluso che il Giudice di Appello avesse violato il principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in un giudizio di risarcimento danni nel quale aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ. In tal modo modificando (pur in assenza di specifiche censure o di appello incidentale condizionato) la qualificazione giuridica ex art. 2043 cod. civ. prospettata dall'attore nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò in quanto, come detto, "rientra nel potere ufficioso del giudice di merito il compito di qualificare giuridicamente la domanda e individuare la norma applicabile".

La possibilità di valutare il fatto sotto più profili

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In pratica ciò che rende possibile, dopo aver invocato la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc, invocare successivamente - nel corso del medesimo giudizio o in appello - la diversa responsabilità ex art. 2051 cc è la circostanza che il fatto sia stato enunciato, nell'atto introduttivo, in maniera tale da poter essere valutato sotto entrambi i profili. Vale a dire sia sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 cc che ex art. 2051 cc.
Difatti, solo in tal caso, la richiamata condotta processuale non sostanzia una inammissibile mutatio libelli ponendosi, unicamente, un problema di qualificazione della domanda che, in quanto tale, rientra nei poteri ufficiosi del Giudice.

Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo

tulliogesue@gmail.com

081.827.16.52

Data: 22/02/2021 06:00:00
Autore: TULLIO GESUE RIZZI ULMO