Cassa integrazione: come fare domanda per l'anticipo del 40%
- Anticipo Cassa integrazione del 40%
- Ore da indicare nella domanda di anticipo
- Come fare domanda per l'anticipo del 40%
Anticipo Cassa integrazione del 40%
Grazie al Decreto Rilancio i lavoratori destinatari della Cassa Integrazione ordinaria, di quella in deroga e dell'assegno ordinario, hanno la possibilità di chiedere un anticipo del 40% delle ore autorizzate.
L'anticipo, in particolare, può essere richiesto per le domande presentate
- a partire dal 18 giugno 2020;
- prima del 18 giugno 2020 e già autorizzate dall'INPS, in relazione alle quali il datore non ha ancora presentato il modello SR41.
Si tratta indubbiamente di un'opportunità molto importante per i lavoratori, perché in questo modo possono disporre di un acconto, senza essere costretti ad aspettare i tempi della liquidazione dell'intero importo dell'integrazione salariale, visto che per questo è necessario attendere la conclusione dell'intero iter amministrativo.
Ore da indicare nella domanda di anticipo
Nel momento in cui il datore presenta la domanda per l'anticipo, è però necessario che lo stesso proceda a una programmazione attenta delle sospensioni, visto che l'anticipo del 40% viene calcolato sulle ore che fanno riferimento a tutto il periodo richiesto.
Per questo è opportuno che il datore indichi un numero di ore inferiore a quelle indicate nella domanda principale. In questo modo si evita che l'acconto sia superiore dell'importo dovuto a saldo, alla fine della sospensione.
Come fare domanda per l'anticipo del 40%
Come illustrato nel documento "Pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali" (sotto allegato) la domanda per l'anticipo del 40% deve essere presentata dal datore di lavoro entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Per farlo è necessario accedere alle procedure di domanda d'integrazione salariale (CIGO; CIGD e ASO) cliccando sull'apposito link.
Per chiedere l'anticipo del 40%, occorre selezionare l'opzione apposita, impostata in automatico sul "SI", che abilita l'accesso al link che permette di avviare la procedura di "Richiesta anticipo 40%."
Il datore a questo punto deve compilare un file (csv, xml) in cui, per ogni lavoratore, deve indicare il Codice Fiscale, l'Iban e le ore d'integrazione. Dati che il datore di lavoro deve avere cura di controllare che siano stati inseriti correttamente.
Occorre prestare particolare attenzione anche al numero di ore di riduzione/sospensione indicate per ogni lavoratore per il quale si chiede l'anticipo, che devono essere minori o uguali a quelle indicata nella domanda principale. Ore e minuti devono essere indicati in centesimi fino a un massimo di 23500 (mezzora = 50; un'ora=100).
Una volta inoltrata la domanda l'Inps, effettuati i necessari controlli formali per verificare il corretto inserimento di tutti i dati richiesti, procede al pagamento dell'anticipo entro 15 giorni dalla protocollazione della domanda.
Alla pagina del sito ufficiale INPS sono presenti tre link, che rimandano a tre video tutorial che aiutano l'utente nella compilazione delle domande per l'anticipo del 40% dei seguenti trattamenti:
- fondi di solidarietà
- CIG in deroga;
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Per ulteriori approfondimenti sull'anticipo l'Inps rimanda anche a due importanti provvedimenti:
- circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78 (sotto allegata);
- messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 (sotto allegato).
Autore: Annamaria Villafrate