Ausiliari giudici: no alla riduzione degli onorari
- No alla riduzione degli onorari degli ausiliari di magistrato
- La vicenda: liquidazione ridotta di un terzo
- Liquidazione spese di trasferta
No alla riduzione degli onorari degli ausiliari di magistrato
Prosegue la battaglia degli ausiliari di magistrato, in particolare interpreti e traduttori, volta a far riconoscere l'importanza della loro professione nell'interesse della giustizia. Questa volta è il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza ai sensi dell'art. 702-ter cod. proc. civ. resa in data 20 gennaio 2021 (sotto allegata), ad affermare due importanti principi di diritto: da un lato il Tribunale conferma che agli importi spettanti agli ausiliari di magistrato non debba applicarsi la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002, neppure qualora l'incarico dell'ausiliario sia stato eseguito in un processo penale nel quale l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dall'altro lato conferma che l'ausiliario ha diritto alla liquidazione delle spese di trasferta anche se non documentate.
La vicenda: liquidazione ridotta di un terzo
Nella fattispecie, l'interprete traduttrice, ad esito del mandato svolto su incarico del Tribunale Penale di Ascoli Piceno, depositava la propria istanza di liquidazione, chiedendo il pagamento di 420 vacazioni oltre al rimborso chilometrico. Il magistrato investito della richiesta di pagamento, tuttavia, liquidava all'ausiliaria solamente 72 vacazioni, per di più ridotte di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002, negando altresì il rimborso delle spese di viaggio, in quanto non documentate.
L'ausiliaria interprete, con il patrocinio dello scrivente, impugnava il decreto di liquidazione, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità della riduzione di un terzo disposta dal magistrato e dell'omessa liquidazione delle spese di viaggio.
Liquidazione spese di trasferta
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, affermava che "non può essere applicata la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, in quanto, in concreto, risultano essere state applicate delle previsioni tariffarie (ossia quelle sul calcolo delle vacazioni) non "adeguate" ai sensi dell'art. 54, 2° comma dello stesso D.P.R. n. 115/2002 (cfr., al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale 24-9-2015 n. 192)" nonché, con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese di trasferta, che "detto rimborso può essere riconosciuto all'opponente, anche in assenza di relativa documentazione, operandosi, pertanto, una liquidazione in conformità al disposto dell'art. 55, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002", così riformando il decreto di liquidazione emesso dal magistrato e condannando altresì il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite.
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Data: 23/02/2021 12:00:00Autore: Filippo Parisi