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Atti penali: le istruzioni tecniche per il deposito telematico

Stante l'ampliamento del deposito telematico a nuovi atti, individuati dal D.M. Giustizia lo scorso 13 gennaio, il DGSIA ha aggiornato e sostituito le specifiche tecniche in precedenza individuate


Digitalizzazione dei processi penali

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A seguito delle recenti modifiche che hanno riguardato il deposito degli atti con modalità telematiche, in particolare quelli inerenti i procedimenti penali, anche il Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia è giunto a recare importanti disposizioni e aggiornamenti per regolamentare in maniera effettiva l'operatività di queste innovazioni.

Complice la pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID-19, infatti, negli ultimi tempi la digitalizzazione dei procedimenti penali ha subito una netta accelerazione. Da ultimo è stato il D.M. Giustizia del 13 gennaio scorso ad avere ulteriormente ampliato il novero degli atti e delle istanze rispetto alle quali è previsto il deposito per via telematica nell'ambito del procedimento penale, e lo affatto sulla scia di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, del D.L. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Per approfondimenti: Processo penale telematico: nuovi atti da depositare solo online

PTT: quali atti si possono depositare telematicamente

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Il D.L. n. 137/2020 ha infatti previsto "l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico" e prima di questo è stato il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ad autorizzare il deposito con modalità telematica di una serie di atti presso gli uffici del pubblico ministero.

Il deposito con modalità telematica riguarda (ai sensi dell'art. 221 del decreto legge n. 34/2020) memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale. A tali atti si sono aggiunti nuovi e importanti depositi telematici, individuati dal D.L. n. 137/2020 e si tratta di: istanza di opposizione all'archiviazione (art. 410 c.p.p.), la denuncia (art. 333 c.p.p.), querela (art. 336 c.p.p.) e la relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato difensivo (art. 107 c.p.p.).
Ciò ha condotto il Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia a intervenire, con provvedimento del 24 febbraio 2021 (qui sotto allegato), per aggiornare e sostituire le specifiche tecniche in precedenza individuate, dettando nuove disposizioni per quanto riguarda il deposito con modalità telematica attraverso il Portale del Processo Penale Telematico degli atti suddetti.

Come effettuare il deposito telematico

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Si evidenzia come il deposito telematico dovrà avvenire attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito atti Penali (PDP), accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite l'Area Riservata a cui i difensori potranno accedere previa identificazione informatica. L'accesso al PDP, infatti, è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.
L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, dovrà rispettare una serie di requisiti, indicati dallo stesso provvedimento del DGSIA, e lo stesso dovranno fare i documenti allegati. Tra tali requisiti rientra il formato PDF e la sottoscrizione con firma digitale. In particolare, le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES e gli atti potranno essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte. Qualora il documento sia acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice).
Il provvedimento del DGSIA, infine, si occupa anche di dettagliare come dovranno essere depositati dai difensori all'ufficio giudiziario gli atti del procedimento e i documenti allegati, secondo la procedura prevista sul PDP. Al termine della procedura il PDP genera la ricevuta di accettazione del deposito, scaricabile, ma comunque sempre a disposizione del difensore sul PDP stesso e accedendo al portale sarà possibile verificare lo stato del deposito.

Deposito nomina e allegazione dell'atto abilitante

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In particolare, per quanto riguarda il deposito della nomina, il DGSIA precisa che dovrà essere allegato un cosiddetto "atto abilitante" qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale. Per "atto abilitante" si intende quello da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro.
Data: 26/02/2021 06:00:00
Autore: Lucia Izzo