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Edifici diroccati, superbonus 110% se c'è riscaldamento

Nel caso di unità collabenti gravemente danneggiate e parzialmente diroccate per gli interventi di efficientamento energetico ok al Superbonus 110% se il contribuente dimostra la presenza iniziale di un impianto di riscaldamento


Superbonus 110% edifici diroccati

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Potrà essere utilizzato il Superbonus 110% per unità collabenti gravemente danneggiate e parzialmente diroccate per gli interventi di efficientamento energetico se il contribuente dimostra, con relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n 161 del 8 marzo 2021. Gli interventi devono rientrare tra i lavori di manutenzione straordinaria, come deve risultare dal titolo amministrativo. Si devono rispettare anche le altre condizioni previste dalla normativa e gli adempimenti richiesti.

Edifici diroccati, ok al superbonus se sussistono due requisiti

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Quindi gli interventi antisismici e di efficienza energetica eseguiti su una unità censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabente), sono compresi fra i lavori di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001), ma questa circostanza che deve risultare dal titolo amministrativo. In questi casi potranno avere l'agevolazione, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa e degli adempimenti richiesti.

Nel caso di specie un contribuente, proprietario di un immobile interno ad un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un edificio collabente (categoria «F/2»), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, intende effettuare alcuni lavori edilizi riguardanti: la realizzazione di un cappotto termico; l'installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante; l'installazione pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici. Si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, ovvero il decreto Rilancio, che prevede una detrazione per le spese sostenute nel periodo compreso tra il primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Grazie modifiche della Legge di Bilancio 2021 il periodo è stato prorogato al 30 giugno 2022. L'articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di usufruire della detrazione con le modalità indirette del cessione del credito dello sconto in fattura.

L'esistenza di un precedente impianto idoneo a riscaldare gli ambienti

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Sul punto i documenti da tenere in considerazione sono la circolare numero 24/E dell'8 agosto 2020, la risoluzione numero 60/E del 28 settembre 2020 e la circolare numero 30/E e del 22 dicembre 2020. Comprese nell'agevolazione anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che, solo al termine dei lavori stessi, saranno destinati ad abitazione. A ciò si aggiunga che, per effetto della circolare numero 24/E del 2020, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche ed essere dotati di impianti di riscaldamento. L'esistenza di tale impianto deve essere dimostrata attraverso l'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato. Nel documento di prassi vengono inoltre riepilogati quali sono gli interventi agevolabili.

In relazione al caso concreto, gli interventi effettuati su unità collabenti rientrano nell'agevolazione se tali unità sono censite al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2.

Dunque l'Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito il parere dell'ENEA, spiega che le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per le unità immobiliari collabenti poichè gli stessi devono essere considerati come edifici esistenti, pur essendo la categoria F/2 riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Per usufruire della detrazione: le unità collabenti al termine dei lavori devono rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze); nel caso di interventi di efficientamento energetico, esclusa l'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa, è necessario attestare con relazione tecnica l'esistenza di un precedente impianto idoneo a riscaldare gli ambienti e che lo stesso impianto sia situato negli ambienti dove sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica. In questo caso l'istante non dovrà produrre l'Ape iniziale.

Data: 03/04/2021 07:00:00
Autore: Gabriella Lax