Pedaggio autostradale: illegittimità dell'obbligazione solidale del proprietario del veicolo
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 13770 dello scorso 20 settembre, ha affermato che l'art. 373, 1° co. del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), è illegittimo (e va disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 allo E del 1865) nella parte in cui estende in via solidale al proprietario del veicolo l'obbligazione di pedaggio assunta dal conducente con l'impiego del mezzo in un tratto autostradale.Tale illegittimità, spiegano i Giudici del Palazzaccio, dipende dal fatto che manca una specifica previsione in tal senso nel codice stesso o in altra norma di legge mentre, come precisa la Corte, l'imposizione di una prestazione patrimoniale per fatto altrui, richiede necessariamente una disposizione normativa.
Data: 14/10/2002
Autore: Marina Demaria