Vittime di discriminazione: come accedere al fondo di solidarietà
Cos'è e come funziona il Fondo di Solidarietà nato a seguito dell'accordo tra CNF e UNAR per agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni
- Fondo solidarietà tutela giurisdizionale vittime di discriminazione
- A chi è destinato il Fondo?
- Come fare domanda?
- Deliberazione sulla domanda
- Risorse disponibili ed erogazione delle somme
Fondo solidarietà tutela giurisdizionale vittime di discriminazione
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Il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione nasce a seguito dell'accordo siglato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), organismo di parità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'accordo mira a promuovere l'integrazione sociale e a combattere le discriminazioni di qualsiasi natura, rendendo effettivo il diritto costituzionale di difesa in un ambito particolarmente sensibile come quello delle discriminazioni e fornendo supporto alle vittime per agevolarne l'accesso alla tutela giurisdizionale, qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per questo nel 2014 si è deciso di istituire e regolamentare questo fondo destinato all'anticipazione delle spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle persone/cittadini che si ritengono lesi da condotte discriminatorie. Il funzionamento del Fondo, le procedure e i criteri di ammissione all'anticipazione delle spese, nonché le modalità di erogazione, la raccolta dati e il monitoraggio sono disciplinati da un Regolamento (qui sotto allegato) stipulato nel 2014.
A chi è destinato il Fondo?
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Le risorse del fondo sono destinati ai seguenti soggetti, che potranno fare domanda per richiedere il contributo:
- le vittime di discriminazioni per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, a condizione che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato.
- le associazioni di settore legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 215/03;
- le Organizzazioni sindacali, Associazioni e Organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 216/03.
Come fare domanda?
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Il Fondo opera attraverso un meccanismo rotativo di anticipazione e di restituzione (in caso di sentenza favorevole) delle somme necessarie per coprire le spese legale. Ogni soggetto potrà presentare un massimo di tre domande nell'arco temporale di un anno ed è possibile presentare un'istanza di anticipazione al Fondo per ogni grado di giudizio.
La domanda, sottoscritta dal cittadino o dal legale rappresentante, nel caso di enti, va presentata al gestore del Fondo, ovvero il Consiglio Nazionale Forense, direttamente o tramite raccomandata a/r presso la sede del CNF (Via del Governo Vecchio, 3 Roma) o tramite Pec all'indirizzo fondazioneavvocaturaitaliana@pec.it.
Le domande dovranno contenere, a pena di inammissibilità:
- la descrizione sommaria dei fatti in base ai quali il soggetto ritiene si configurino ipotesi di discriminazione;
- copia del documenti di identità e del codice fiscale del richiedente;
- la dichiarazione di non usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (per le persone fisiche);
- la documentazione utile alla prova dei fatti che rientrano nei criteri di ammissibilità della domanda;
- l'indicazione del nominativo e dei recapiti dell'avvocato al quale il richiedente intende affidare l'incarico per procedere alla tutela giurisdizionale.
Deliberazione sulla domanda
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L'ammissibilità delle domande viene valutata da un apposito Comitato di Gestione del Fondo che procede all'istruttoria della pratica. Il Comitato è costituito da rappresentanti del Dipartimento Pari Opportunità, UNAR e CNF, che valuteranno l'ammissibilità della domanda secondo criteri di gravità dei fatti alla base dell'azione giurisdizionale, comunicando tramite il CNF l'eventuale ammissione. Nel dettaglio il Comitato delibera sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa o dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali.
Risorse disponibili ed erogazione delle somme
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A titolo di anticipazione delle spese per l'assistenza legale in procedimenti contro atti discriminatori può essere erogata al beneficiario una somma pari a 600 euro per ogni grado di giudizio e per tutte le ipotesi di giudizi antidiscriminatori.
Ai fini della liquidazione del beneficio, il CNF invita l'avvocato indicato nella domanda di accesso a presentare regolare fattura, intestata al CNF, con indicazione del conto corrente a lui intestato per l'accredito delle somme che si intendono comprensive di IVA e oneri accessori. L'anticipazione dovrà essere restituita dall'avvocato in caso di esito vittorioso della causa, con soccombenza della controparte alle spese, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio.
Data: 21/04/2021 12:00:00Autore: Lucia Izzo