Vendere cibi contaminati non è più reato
- L'Italia si adegua ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi
- Importanti illeciti penali diventano amministrativi
- Autorità competenti e funzioni
- Collaborazione e controperizia
- Laboratori ufficiali, di riferimento e di autocontrollo mangimi
- Macellazione per il consumo domestico privato
- Eliminati alcuni provvedimenti
L'Italia si adegua ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi
Sulla Gazzetta Ufficiale datata 11.02.2021 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 27/2021 (sotto allegato), in vigore dal 26 marzo, al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2017/625.
Detto regolamento, che va a modificare altri regolamenti e direttive precedenti, si occupa dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Il decreto legislativo si compone di 20 articoli e 3 allegato corredati da tabelle esplicative. Vediamo in sintesi cosa prevede il provvedimento.
Importanti illeciti penali diventano amministrativi
Tra le novità di maggiore spicco del decreto c'è l'eliminazione della legge n. 283/1962 (ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22), che contiene la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Eliminazione che trasforma importanti illeciti penali colposi (utilizzo, vendita, somministrazione, introduzione di sostanze alimentari contaminate da additivi o prodotti non consentiti o cancerogeni o in stato di degrado, promiscuità, cattiva conservazione, non rispettosi dei requisiti stabiliti dalla legge) in illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria.
Autorità competenti e funzioni
Il decreto individua poi le autorità competenti e il personale pertinente a cui il decreto assegna compiti particolari nel settore della sicurezza e dell'igiene alimentare e dei mangimi, ma anche in quello dei pesticidi, dei prodotti fitosanitari per la tutela della salute delle persone e degli animali. Numerosi i soggetti coinvolti nel sistema, alcuni in settori strettamente collegati alle funzioni svolte.
Da menzionare il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, il Ministero delle politiche agricole alimentari, il Ministero della difesa e la Polizia Giudiziaria.
A queste autorità sono affidati importanti compiti di controllo (art. 4) e l'adozione di provvedimenti proporzionali al rischio effettivo (art 5).
Collaborazione e controperizia
Alle attività di controllo, gli operatori dei settori indicati nell'art. 2 devono collaborare, consentendo alle autorità competenti l'accesso ai locali, alle attrezzature, ai documenti, ai sistemi informatici, agli animali e alle merci.
Agli organismi però deve essere consentito, in sede di prelievo del campione, se fattibile e pertinente, di prelevare "una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia." Controperizia che può riguardare anche merci e animali.
Controversie
L'operatore che non condivide i risultati delle autorità competenti entro 30 giorni dall'invio della comunicazione dell'esito sfavorevole, può attivare una controversia, chiedendo di ripetere analisi e controlli all'istituto Superiore di Sanità, che entro 60 giorni comunica l'esito all'operatore, ma anche all'Autorità competente che ha effettuato il controllo.
Laboratori ufficiali, di riferimento e di autocontrollo mangimi
Nei settori di competenza del Ministero della salute sono individuati i seguenti laboratori ufficiali:
- l'Istituto superiore di sanità
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali
- i Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali
- i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA)
- i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).
Inoltre, "Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e formulati fitosanitari."
I laboratori annessi e non annessi agli stabilimenti del settore dei mangimi devono essere accreditati "da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011."
Macellazione per il consumo domestico privato
Il decreto ammette la macellazione per il consumo domestico privato eseguito al di fuori degli stabilimenti registrati e conosciuti a condizione che la macellazione abbia ad oggetto solo le specie elencate al comma 2 dell'art. 16, che quanto macellato non venga commercializzato, che gli animali non vengano storditi e che le Asl possano effettuare controlli a campione.
Eliminati alcuni provvedimenti
L'articolo 18 prevede infine l'abrogazione di alcuni importanti provvedimenti
- il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
- il DPR sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- il dlgs in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
- il DPR contenete l'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
- il regolamento che si occupa dell'impiego del sale alimentare nelle paste alimentari fresche, secche e speciali con o senza ripieno;
- la norma che contempla misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
- il dlgs che si occupa del controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- la norma che contiene disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- il dlgs che contempla misure supplementari sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
A questi cui si aggiungono altri provvedimenti che interessano soprattutto i settori dell'allevamento animale, della sua alimentazione e delle sue condizioni igieniche.
Data: 20/03/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate