Il silenzio assenso
- Cos'è il silenzio assenso
- Quando opera il silenzio assenso
- Termini per rispondere
- Silenzio assenso: eccezioni
- Niente silenzio assenso tra privati
Cos'è il silenzio assenso
Con il meccanismo del silenzio assenso il legislatore ha attribuito all'inerzia della pubblica amministrazione rispetto alla richiesta del cittadino un preciso valore: se la PA non risponde è come se abbia risposto sì. Lo stesso dicasi se la risposta arriva in ritardo rispetto a specifici termini prefissati.
Tuttavia, il silenzio della PA non sempre si configura come silenzio assenso, ma può assumere anche altri significati (come, ad esempio, di silenzio diniego o silenzio inadempimento. Vai alla guida Il silenzio amministrativo).
Quando opera il silenzio assenso
Il silenzio assenso è, in ogni caso, la più rilevante ipotesi di silenzio significativo e ciò in ragione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge n. 241/1990, che ne delimita i confini in maniera molto ampia.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che, fatta eccezione per l'articolo 19 che si occupa della dichiarazione di inizio attività, "nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2".
Termini per rispondere
Chiaramente, il silenzio assenso non scatta immediatamente, ma solo dopo che sia trascorso il termine fissato dalla legge.
In pratica, la pubblica amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere all'istanza ricevuta, che diventano novanta per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Silenzio assenso: eccezioni
Il silenzio assenso è quindi la regola generale che si applica a fronte dell'inerzia della pubblica amministrazione.
Tale regola, tuttavia, conosce molteplici deroghe.
Innanzitutto, essa non opera in tutti i casi in cui trova applicazione la disciplina della dichiarazione di inizio attività.
Inoltre, non si forma il silenzio assenso nelle diverse e rilevanti ipotesi contemplate dal comma 4 del medesimo articolo 20, ovverosia:
- casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
- atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
Il comma 4 esclude dalla disciplina del silenzio assenso anche gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità. A tal proposito si segnala, tuttavia, che, a seguito della riforma Madia del 2015, oggi tale rimedio è previsto anche a fronte del silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, che però, come accennato, hanno novanta (anziché trenta) giorni di tempo per rispondere alle istanze ricevute.
Niente silenzio assenso tra privati
Si precisa, da ultimo, che il silenzio assenso è un istituto tipico del diritto amministrativo e non può in alcun modo ritenersi operante nei rapporti tra privati, i quali sono sempre e comunque tenuti a fornire una risposta.
Se chi si è rivolto a un privato non riceve riscontro, non ha quindi altra possibilità che rivolgersi alla giustizia o a strumenti alternativi di risoluzione del contenzioso per far valere le proprie ragioni.
Data: 25/03/2021 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli