Svendere la casa per i debiti col fisco è reato
- Sottrazione fraudolenta vendere un immobile per non pagare le imposte
- C'è reato se non ci sono ostacoli alla riscossione?
- Non servono verifiche preventive dell'Erario basta la consapevolezza
Sottrazione fraudolenta vendere un immobile per non pagare le imposte
Per la configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è necessario che chi lo commette abbia prima ricevuto degli atti o degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrare. Basta infatti che lo stesso sia consapevole del debito verso l'Erario, che lo stesso sia superiore a 50.000 euro e gli atti fraudolenti posti in essere siano in grado di rendere anche solo più difficoltosa l'attività di riscossione. Queste le precisazioni sul reato che arrivano direttamente dalla Cassazione al termine della vicenda che segue nella sentenza n. 10763/2021 (sotto allegata).
La Corte d'Appello conferma la sentenza con cui il giudice di primo grado ha condannato l'imputato alla penda di quattro mesi di reclusione per il reato contemplato dall'art. 11 del dlgs n. 74/2000, disponendo altresì la confisca della somma di 187.500,00 euro liquidi o di beni di valore equivalente.
L'imputato, per sottrarsi al pagamento di debiti tributari per un valore superiore ai 50.000 euro, avrebbe infatti venduto in modo fraudolento un immobile della compagna per 92.500 euro, cifra ben inferiore sia a quella affrontata per l'acquisto dello stesso pari a 315.000,00 euro che a quella della successiva rivendita di euro 280.000.
C'è reato se non ci sono ostacoli alla riscossione?
L'imputato nel ricorrere in Cassazione solleva 3 motivi di doglianza.
- Con il primo denuncia l'omessa traduzione degli atti processuali, visto che è cittadino francese e che parla e comprende l'italiano a livello elementare e non a quello richiesto per poter sostenere un processo.
- Con il secondo lamenta la sussistenza del fatto contestato in quanto la Corte non ha dato rilevanza ad altre circostanze come l'insussistenza del credito dell'Agenzia delle Entrate al momento del rogito, il suo trasferimento all'estero con cancellazione dai registri anagrafici, la fine dei rapporti con la convivente, l'indicazione alla Guardia di Finanza d'immobili in Francia del valore di 4 milioni di euro e il riconoscimento da parte della convivente della vendita a basso prezzo solo per evitare la donazione. Non vi è prova inoltre della disponibilità dell'immobile da parte dell'imputato e non vi sono ostacoli alla riscossione delle imposte.
- Con il terzo infine contesta l'assenza di appello in ordine alla confisca poiché l'imputato, aderendo alla definizione agevolata e dimostrando l'estinzione del debito tributario, ha provato anche la vicenda che rende inoperante la confisca.
Non servono verifiche preventive dell'Erario basta la consapevolezza
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10763/2021 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo sollevato deve essere dichiarato inammissibile perché generico in quanto è stato appurato che l'imputato è perfettamente in grado di comprendere la lingua italiana.
Del tutto infondate le censure sollevate con il secondo motivo. La Cassazione evidenzia in particolare che l'art. 11 del dlgs n. 74/2000, ai fini del reato, richiede che la condotta fraudolenta venga realizzata "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000", senza la necessità di preventivi accertamenti formali da parte dell'Erario.
Per la sussistenza del reato è sufficiente l'esistenza di un debito con l'Erario anche se non determinato con precisione e neppure accertato, purché superiore a 50.000 euro.
Naturalmente l'agente deve essere consapevole del debito con l'Erario e "deve chiaramente rappresentarsi la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, determinarsi ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi."
Per quanto riguarda poi il compimento di atti fraudolenti finalizzati a rendere inefficace la procedura di riscossione, gli Ermellini ribadiscono che: "in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione." Tali atti dispositivi, per integrare la fattispecie incriminatrice, devono essere idonei a impedire in tutto o in parte la riscossione o semplicemente a renderla più difficoltosa.
Per quanto riguarda la finalità dell'atto fraudolento poi la Cassazione precisa che "la disposizione incriminatrice non richiede che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari da essa indicati sia esclusiva".
Passando quindi all'esame del caso di specie gli Ermellini rilevano che la sentenza della Corte d'Appello, alla luce dei principi suddetti, risulta immune da vizi. Prima di tutto il debito del ricorrente era ben superiore ai 50.000 euro, lo stesso era consapevole dell'esistenza di questo debito al momento dell'atto simulato visto che due mesi prima era stato convocato dall'amministrazione finanziaria. Non irrilevante poi la circostanza della vendita sottocosto.
Quanto al terzo motivo la Cassazione lo dichiara inammissibile perché proposto in relazione a violazioni di legge non dedotte in sede d'appello.
Leggi anche:
- Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- Fondo patrimoniale: quando costituirlo diventa reato?
Data: 01/04/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate