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Fondo perduto: come fare domanda per i contributi

L'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per presentare l'istanza e ottenere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni


Istruzioni contributi fondo perduto Decreto Sostegni

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L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 77923/2021 (sotto allegato) fornisce le indicazioni necessarie ai soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni n. 41/2021, per compilare la relativa istanza ai fini del riconoscimento della misura.

L'art. 1 del suddetto decreto prevede infatti contributi a fondo perduto in favore dei "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario."

Il provvedimento definisce il contenuto dell'istanza, il metodo per effettuare il calcolo necessario a presentare la domanda per il contributo, le modalità e i termini di trasmissione della stessa, le modalità di erogazione del contributo, le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, la restituzione del contributo non spettante e infine il trattamento dei dati personali.

Cosa deve contenere l'istanza

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Nell'istanza, il cui modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche (sotto allegate) sono già state predisposte dall'Agenzia, devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati:

1. codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, se diverso dalla persona fisica o se il richiedente è un minore o un interdetto o del de cuius se a proseguire l'attività è un erede dello stesso;
2. se i ricavi o i compensi del secondo periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore del decreto sostegni sono:

3. se il richiedente ha la partita Iva dal primo gennaio 2019;
4. l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni del 2019 e a quelle del 2020;
5. la preferenza per l'utilizzo dell'importo a titolo di credito d'imposta o di versamento diretto della somma;
6- l'IBAN in cui si desidera ricevere l'accredito delle somme;
7. il codice fiscale del soggetto a cui si è conferito il mandato per la trasmissione telematica della domanda in virtù di delega del richiedente;
8. la dichiarazione con cui il richiedente rendo noto di non essere un ente pubblico, un intermediario finanziario o una società di partecipazione;
9. data di sottoscrizione e firma dell'istanza.

Determinazione dell'importo del contributo

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L'importo del contributo è determinato con le seguenti modalità:

Modalità di trasmissione dell'istanza

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L'istanza può essere trasmessa mediante i canali telematici dell'Agenzia o dall'area riservata "Fatture e Corrispettivi." Essa può essere trasmessa dal richiedente o da un intermediario autorizzato che deve dichiarare di aver ricevuto delega apposita. Le istanze possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021. In questo intervallo è possibile correggere eventuali errori o rinunciare all'istanza già presentata.

Una volta inoltrata l'istanza viene rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico. In seguito l'Agenzia procede ai dovuti controlli dell'istanza e se sono presenti i requisiti richiesti dalla legge allora comunica il mandato di pagamento nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito." Se invece dai controlli il soggetto non presenta i requisiti per il contributo l'Agenzia comunica le ragioni del rigetto sempre nella suddetta area riservata.

Dopo la comunicazione del mandato di pagamento viene inviata un'altra ricevuta visibile nella sezione "Ricevute" dell'area riservata "la mia scrivania".

Come viene erogato il contributo a fondo perduto

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Il contributo viene erogato sul conto corrente del richiedente con accredito sull'Iban indicato nell'istanza. Nel caso in cui il richiedente opti per il credito d'imposta il contributo esso può essere fruito solo in compensazione.

Controlli dell'Agenzia, sanzioni e restituzione

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Dopo aver erogato il contributo l'Agenzia effettua dei controlli sui dati fiscali delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA e delle dichiarazioni IVA. Se dai controlli emerge che il contributo in realtà non spetta, procede al recupero e all'applicazione delle relative sanzioni, fermo restando il reato d'indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato come previsto dall'art. 316 ter c.p. Il soggetto che ha percepito le somme non dovute può comunque procedere anche alla restituzione spontanea delle stesse, comprese le sanzioni in misura ridotta, utilizzando a tale fine il modello F24.

Data: 25/03/2021 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate