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Assegno divorzile una tantum

Cos'è l'assegno divorzile una tantum, quali effetti produce nella coppia anche dal punto fiscale e quali sono i vantaggi e gli svantaggi della misura


Cos'è l'assegno divorzile una tantum

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L'assegno divorzile una tantum, al pari dell'assegno di divorzio che viene corrisposto mensilmente, è una delle conseguenze patrimoniali più importanti della fine di un matrimonio.

Questa prestazione patrimoniale viene definita "una tantum" perché viene corrisposta una volta per tutte. Il presupposto fondamentale per la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum è l'accordo tra coniugi, in base a quanto previsto espressamente dalla legge sul divorzio.

Com'è disciplinato l'assegno di divorzio una tantum

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L'assegno divorzile una tantum infatti è disciplinato dalla legge sul divorzio n. 898/1970 al comma 8 dell'art. 5, il quale recita testualmente che: "Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico."

Le caratteristiche di questo assegno divorzile una tantum, come emerge dalla norma, sono chiare ed evidenti. Si tratta di una prestazione che presuppone, come anticipato, il preventivo accordo di marito e moglie, la valutazione di equità del Tribunale e l'impossibilità per il coniuge beneficiario che lo ha accettato di avanzare in futuro ulteriori pretese di natura economica. Vediamo di analizzare queste caratteristiche singolarmente.

Quando l'assegno divorzile in unica soluzione è equo

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L'assegno di divorzio una tantum presuppone, ai fini della sua efficacia, la valutazione di equità da parte del giudice. Un controllo simile a quello che avviene in sede di separazione con l'omologa, che ha la finalità di tutelare soprattutto il coniuge più debole.

Un assegno divorzile una tantum infatti non può consistere in una somma simbolica, ma deve tenere conto di tutta una serie di aspetti che alla fine finiscono per coincidere con quelli a cui si ricorre per determinare l'assegno divorzile periodico. Non si può infatti trascurare la diversità delle condizioni patrimoniali ed economiche, così come il sacrificio del coniuge che, per dedicarsi alla famiglia ha dovuto rinunciare a una sua carriera.

I Tribunali in genere ritengono equo l'assegno divorzile una tantum quando è in grado garantire al beneficiario una sorta di rendita, esattamente some accadrebbe in caso di corresponsione dell'assegno divorzile mensile. Uno dei criteri privilegiati per il calcolo corretto dell'assegno divozile una tantum è quello della capitalizzazione. Si parte dall'importo dell'assegno divorzile che verrebbe corrisposto mensilmente tenendo quindi conto di tutti i criteri contenuti nell'art 5 della legge sul divorzio, in base all'aspettativa di vita media del coniuge beneficiario, si fissa un termine finale, si sceglie un tasso di interesse convenzionale che tenga conto del costo del denaro e alla luce di tutti questi fattori si procede al calcolo dell'importo.

Quali sono gli effetti dell'assegno di divorzio una tantum

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L'accordo sull'assegno divorzile una tantum produce effetti sui diritti successori in relazione alla pensione di reversibilità, sul diritto al Tfr e sul termine prescrizionale per agire nei confronti del coniuge obbligato a corrisponderlo, in caso d'inadempimento.

E' possibile la revisione dell'assegno di divorzio una tantum?

Il primo effetto della corresponsione dell'assegno di divorzio in modalità una tantum è, come anticipato, l'impossibilità per il coniuge beneficiario, di poter avanzare in futuro ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge obbligato. Pretese che non possono essere avanzate neppure in presenza di un sopravvenuto stato di bisogno del coniuge beneficiario. A differenza quindi dell'assegno di divorzio periodico quello una tantum non può essere sottoposto a revisione.

Niente pensione di reversibilità

Un'altra conseguenza dell'assegno divorzile una tantum è l'impossibilità per il coniuge beneficiario di chiedere la pensione di reversibilità del coniuge obbligato defunto. A sancirlo le SU della Cassazione, che con la sentenza n. 22434/2018 hanno sancito il seguente principio di diritto:"ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 la titolarità dell'assegno, di cui all'art. 5 della stessa L. 1 dicembre 1970, n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione."

Stando quindi a questa SU, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale che durava da tempo, la pensione di reversibilità spetta solo al coniuge che percepisce l'assegno di divorzio periodico, non a quello che, accettando la corresponsione dello stesso in un'unica soluzione, non ha più la possibilità di far valere ulteriori diritti patrimoniali.

Niente quota TFR

Un altro effetto del riconoscimento dell'una tantum è la perdita del diritto alla quota del TFR, che invece spetta se l'assegno divorzile è corrisposto in forma periodica. A chiarirlo anche in questo caso è stata la Cassazione nella sentenza n. 1002/2008, in cui ha precisato che "il diritto alla quota di indennità di fine rapporto non presuppone la mera titolarità in astratto di un assegno di divorzio (…) e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti". In sostanza la quota del TFR spetta solo quando a definire l'assegno di divorzio periodico è il giudice e non le parti con un accordo, come avviene per l'assegno di divorzio una tantum.

Prescrizione decennale per il versamento della somma

Un altro effetto dell'assegno una tantum da collegare al fatto che viene corrisposto una volta per tutte è quello della prescrizione. Il termine a cui il coniuge beneficiario deve prestare attenzione nel momento in cui addiviene all'accordo sull'una tantum è infatti decennale. Questo significa che il coniuge beneficiario per far valere il suo diritto all'una tantum, in caso di mancata corresponsione, ha 10 anni di tempo.

Aspetti fiscali dell'assegno divorzile una tantum

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Due sono i principali aspetti fiscali dell'assegno divorzile una tantum, il primo riguarda il regime di deducibilità dell'una tantum per il coniuge che lo eroga, l'altro invece la tassazione dell'importo per chi lo riceve, con conseguenti ripercussioni sull'obbligo dichiarativo.

Assegno divorzile una tantum indeducibile dal reddito di chi lo corrisponde

L'indeducibilità dell'una tantum dal reddito del soggetto obbligato è un effetto che si desume indirettamente dalla formulazione dell'art. 10, comma 1 lettera c) del DPR n. 917/1986 ai sensi del quale sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente"gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."In pratica dalla norma si evince che solo l'assegno divorzile periodico è deducibile, di quello corrisposto in modalità una tantum infatti non si fa cenno alcuno.

Conclusione che è stata specificata dalla Cassazione che ha avuto modo di ribadire che "questa Corte ha già chiarito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1, lett. g), (al pari del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c) limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico - e non anche a quello corrisposto in unica soluzione - al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento - come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 - è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta nè irragionevole, nè in contrasto con il principio di capacità contributiva" (cfr. Cass. n. 29178/2019).

L'assegno divorzile una tantum non è voce di reddito per chi lo percepisce

A precisare questa ulteriore caratteristica dell'assegno divorzile una tantum è sempre la Cassazione nel punto in cui motiva che: "la corrispondente obbligazione tributaria in capo al coniuge percipiente, per il quale è appunto prevista la tassazione dei soli assegni periodici - quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 47, comma 1, lett. i, TUIR del 1986, ora art. 50) - con simmetrica deducibilità in favore del solvens, laddove, nel caso di corresponsione di un capitale una tantum, il legislatore ha preferito innanzitutto tutelare l'accipiens, quale soggetto economicamente più debole, non assoggettandolo a tassazione per il relativo importo" (cfr. Cass. n. 9336/2015).

Assegno divorzile una tantum non va dichiarato

Dopo queste precisazioni di carattere fiscale chiariamo un ultimo aspetto: chi percepisce l'assegno divorzile una tantum deve indicarlo nella sua dichiarazione dei redditi?

La risposta è no, l'assegno divorzile una tantum, a differenza di quello periodico, non va dichiarato perché come visto sopra, non è soggetto a tassazione.

In che modo è erogato l'assegno divorzile una tantum

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La forma più utilizzata per erogare l'assegno di divorzio una volta per tutte è quella che prevede la corresponsione di una somma di denaro in un'unica soluzione.

In realtà la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum può consistere anche nel trasferimento immobiliare del diritto di usufrutto in favore della ex moglie e della nuda proprietà ai figli.

Il trasferimento infatti, come chiarito dalla Corte di Appello di Trento nella sentenza n. 4/2020, può essere considerato come funzionale, collegato, essenziale e imprescindibile per risolvere in modo condiviso la crisi della famiglia e dei rapporti con i coniugi.

L'assegno divorzile una tantum si può pagare a rate?

Quando abbiamo affrontato il tema degli aspetti fiscali dell'assegno divorzile una tantum abbiamo avuto la conferma che l'assegno divorzile una tantum può essere anche rateizzato, ovvero pagato in diverse tranche. Questa modalità di pagamento in realtà è stata confermata anche dalla Cassazione (cfr. n. 12157/2007).

Attenzione però, il pagamento rateale non deve essere troppo parcellizzato perché in questo caso l'una tantum perde la sua funzione e, anche dal punto di vista fiscale, potrebbero esserci dei problemi visto che l'assegno periodico è tassabile mentre quello una tantum no, come abbiamo visto.

C'è anche chi mi chiede se è possibile associare l'assegno divorzile una tantum con l'assegno di divorzio mensile. La legge non lo vieta di certo, ma in questo caso l'una tantum non produce il suo effetto tipico di mettere la parola fine alle possibile e future richieste del beneficiario.

Inammissibile infine per la giurisprudenza milanese l'una tantum reciproca, che consiste nel riconoscimento reciproco di concessioni con lo scopo di definire una volta per tutte gli aspetti patrimoniali del divorzio.

Negoziazione assistita e assegno divorzile una tantum

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L'una tantum può essere concordato anche fuori dalle aule dei Tribunali? Ovvero, se i coniugi decidono di divorziare ricorrendo alla negoziazione assistita possono in questa sede convenire di chiudere definitivamente i loro rapporti accordandosi per l'una tantum?

La risposta ce la fornisce direttamente il testo dell'art. 6 del dl n. 132/2014 che così recita:"L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio."

L'utilizzo del termine "tiene luogo" appare piuttosto chiaro.

Si può quindi ritenere che in sede di negoziazione i coniugi possono accordarsi per il riconoscimento dell'una tantum, da corrispondersi in un'unica soluzione, a rate o attraverso il riconoscimento di un diritto reale immobiliare.

Vantaggi dell'una tantum per beneficiario e obbligato

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L'assegno divorzile una tantum può essere vantaggioso per chi lo riceve o per chi deve corrisponderlo nei seguenti casi.

Il beneficiario può avere interesse a ricevere l'assegno divorzile nella formula una tantum se ha intenzione di convolare a nuove nozze o d'intraprendere una convivenza more uxorio stabile. In entrambi i casi, infatti, se beneficiasse di un assegno divorzile periodico lo perderebbe. Può essere vantaggioso anche quando chi lo riceve ha in previsione di dare inizio a un'attività economica redditizia o, al contrario, quando le condizioni dell'obbligato stanno per peggiorare perché ad esempio è impiegato in un'azienda in crisi.Infine l'una tantum è particolarmente vantaggioso se l'offerta dell'ex coniuge è interessante dal punto di vista economico. Pensiamo a un appartamento di pregio che il coniuge beneficiario può locare a terzi e sfruttare economicamente ricavando entrate interessanti.

Il soggetto obbligato invece troverà interessante corrispondere un assegno divorzile una tantum all'ex coniuge quando vuole sposarsi o andare a convivere e intende chiudere tutte le pendenze con l'ex coniuge per costruirsi una nuova vita. L'obbligato può trovare interessante questa soluzione anche quando sta per iniziare un'attività che prevede redditizia e non vuole correre il rischio di vedere aumentare l'assegno divorzile periodico in favore dell'ex.


Avv. Francesca Arenosto

Lo Studio Legale Francesca Arenosto fornisce assistenza legale in Diritto di Famiglia. Situato nel cuore della città di Milano in Via Privata dei Martinitt n. 3, opera anche a Roma, con Studio in Piazza dei Carracci n. 1

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Data: 30/11/2022 08:00:00
Autore: Francesca Arenosto