Grave abbandonare la minore con handicap in auto
- Abbandono di minore lasciare la bimba in auto
- Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
- Nessuna tenuità per chi lascia una minore con handicap in auto senz'aria
Abbandono di minore lasciare la bimba in auto
Nessuno sconto per il genitore che lascia la propria figlia minore e portatrice di handicap da sola in auto per andare a fare la spesa. Non regge la versione del padre, che dichiara di essersi allontanato per un bisogno fisiologico, lasciando la bimba in auto con la madre perché stanca dopo una giornata di mare. La bimba infatti era sola in auto, come rinvenuta dalla guardia giurata attirata dalle richieste di aiuto dalla minore. Escluse quindi le attenuanti generiche e la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La condotta del padre è senza dubbio grave e idonea a integrare il reato di abbandono di minori o incapaci. Questo quanto disposto dalla Cassazione nella sentenza n. 11403/2021 (sotto allegata) al temine della seguente vicenda processuale.
Il giudice d'appello riforma la sentenza di condanna dell'imputato accusato di aver commesso, in concorso, il reato di abbandono di minori e incapaci contemplato dall'art. 591 c.p. Il giudice dell'impugnazione infatti riduce la pena a sei mesi di reclusione rispetto agli otto mesi di detenzione applicati anche alla concorrente nel reato dal giudice di primo grado.
Il reato contestato si è realizzato perché entrambi i genitori imputati hanno abbandonato la figlia minore, con difficoltà motorie e linguistiche, all'interno dell'autovettura chiusa, parcheggiata nell'area disabili di un supermercato. Gli imputati sono stati accusati perché a un certo punto la bambina ha iniziato a chiedere aiuto tanto che i genitori sono stati richiamati con l'altoparlante dell'esercizio commerciale. Alle forze dell'ordine intervenute nel frattempo i due imputati hanno fornito giustificazioni contraddittorie sui motivi del loro allontanamento.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
L'imputato ricorre in Cassazione per contestare la decisione della corte d'appello per le seguenti ragioni.
- Con il primo motivo contesta l'integrazione del reato di abbandono in quanto ribadisce di aver lasciato la bambina in auto con la madre per soli 5 minuti, dovendosi allontanare per un bisogno fisiologico, mentre secondo l'accusa entrambi i genitori si sarebbero allontanati insieme e avrebbero lasciato la bimba in auto per 15 minuti.
- Con il secondo motivo contesta le ragioni per le quali non gli è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto contemplata dall'art. 131 bis c.p, visto che anche la sentenza ha confermato che il suo allontanamento era stato breve.
- Con il terzo infine si duole della la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Nessuna tenuità per chi lascia una minore con handicap in auto senz'aria
La Corte di Cassazione adita con la sentenza n. 11403/2021 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata descrive con una motivazione congrua, logica e completa una dinamica dei fatti ben diversa da quella prospettata dal ricorrente. Risulta infatti che i due genitori sono sopraggiunti in soccorso della minore solo dopo che la guardia giurata ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha diramato l'annuncio con l'altoparlante del supermercato. Nessun elemento probatorio dimostra che la bambina stesse dormendo, come affermato dall'imputato.
Inammissibile perché manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, perché anche in questo caso la Corte ha motivato in maniera logica ed esauriente le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto, ossia il pericolo per la salute e la sicurezza della bambina.
Inammissibile infine anche il terzo motivo perché prima di tutto il riconoscimento delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità. In secondo luogo perché dalla motivazione si evince che è stato valorizzato nel suo complesso il comportamento dell'imputato e la non lievità dell'offesa "in considerazione del pericolo per la salute e la sicurezza della minore, oltre alle circostanze dell'azione, consistita nell'aver lasciato la disabile esposta a pericolo di malore per caldo e mancanza di areazione."
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Data: 07/04/2021 17:00:00Autore: Annamaria Villafrate