Esclusione dell'affidamento condiviso e sospensione del diritto di visita
In caso di rifiuto del minore a vivere con il genitore affidatario, ove il Tribunale, anche mediante l'ascolto dello stesso, accerti che la decisione è stata adottata con consapevolezza e che è giustificata da condotte inadeguate del genitore, va disposto l'affidamento del minore stesso all'altro coniuge e va escluso l'
affidamento condiviso.Per evitare un innalzamento del livello di conflittualità fra minore e genitore già affidatario possono essere sospese per un certo periodo le visite e le frequentazioni.
Data: 19/03/2007
Autore: www.ilcaso.it