Dichiarazioni mendaci nell'autocertificazione: è reato?
- Autocertificazioni Covid: i casi
- Le fonti normative
- Il corollario logico-giuridico dei giudici
- Nuovo orientamento giurisprudenziale e intervento del legislatore
Autocertificazioni Covid: i casi
Ad onor del vero, non si tratta della prima sentenza che va in questa direzione. Il 27 gennaio scorso, il Giudice dott. Dario De Luca, gip del tribunale di Reggio Emilia, aveva prosciolto una coppia fermata a un posto di blocco (sempre lo scorso marzo 2020) la quale esibiva un'autocertificazione accertata come falsa dalle forze dell'ordine preposte ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. La sentenza, peraltro, è diventata definitiva, non essendo stato presentato appello dal PM.
Leggi Covid: l'autocertificazione falsa non è reato
Una raccomandazione: la prima cosa da NON fare quando si analizza uno o più casi concreti che sono oggetto di indagine, è quella di cadere nella trappola "di tutta l'erba un fascio", ovvero generalizzare.
Ma procediamo con ordine.
Le fonti normative
La normativa che "condanna", perlomeno sulla carta, il fatto di rendere delle dichiarazioni che non corrispondono al vero in un atto pubblico, trova dimora in due distinti precetti: l'art. 76 del DPR n. 445/2000 e l'art. 483 c.p. rubricato "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".
La fonte normativa, d'altra parte, che imponeva (e impone ancora oggi) nei casi di cui ci stiamo occupando, ai cittadini residenti in aree considerate ad alto rischio epidemiologico, di giustificare i propri spostamenti, dettando peraltro i motivi che rendevano "legittimi" tali spostamenti, è il DPCM 8/03/2020.
L'art. 13 della nostra Carta Costituzionale, sancendo che "la libertà personale è inviolabile", al comma III specifica: "In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'AG e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto".
Data: 06/04/2021 06:00:00Autore: Maria Elena Farina