Responsabilità medica: la lesione del consenso informato va provata
- Diritto all'autodeterminazione autonomo ma da provare
- Omesso consenso: da cosa discende il danno?
- Il discostamento dalle indicazioni terapeutiche
- La posizione di FNMOCEO
Diritto all'autodeterminazione autonomo ma da provare
Con l'ordinanza n. 8163/2021 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha ribadito che l'autodeterminazione del paziente è oggetto di un "diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute" che trova "fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost.".
Nonostante ciò, ai fini risarcitori occorre sempre un "giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato".
Omesso consenso: da cosa discende il danno?
Per i giudici, l'accertamento della scelta che il paziente avrebbe fatto se fosse stato adeguatamente informato è fondamentale per comprendere l'effettiva origine del danno.
Del resto:
- di fronte a un consenso senza riserve a un certo intervento da parte del paziente informato, la conseguenza dannosa va imputata esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale;
- di fronte al diniego di consenso da parte del paziente informato, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria deve essere riferito sin dall'inizio alla violazione dell'obbligo informativo e concorre alla sequenza causale produttiva della lesione della salute, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, quale danno conseguenza.
Il discostamento dalle indicazioni terapeutiche
La Corte di cassazione ha ulteriormente specificato che il paziente deve debitamente allegare le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, dato che "il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico" è una "eventualità non rientrante nell'id quod plerunque accidit".
In ogni caso, tale prova può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche con il notorio, le massime d'esperienza e le presunzioni.
La posizione di FNMOCEO
Sulla sentenza si è prontamente espresso il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che, nel commentarla, ha affermato che la pronuncia n. 8162/2021 "ribadisce, una volta di più, che il consenso informato è fonte di responsabilità professionale per il sanitario che lo raccoglie. E che un'informazione non corretta, incompleta ed omissiva, e priva dei necessari fondamenti in termini di competenze, può generare due diversi tipi di danni: un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, distinto dal primo e con ricadute anche patrimoniali. È per questo che l'acquisizione del consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico: perché suo fondamento sono le necessarie competenze in termini di anamnesi e valutazione dello stato di salute del paziente".
In sostanza, per FNMOCEO, la Corte ha riaffermato "la delicatezza e l'importanza del consenso informato quale atto medico che si correla all'unitarietà del rapporto medico-paziente e che è parte integrante dell'attività professionale a tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini".
Data: 05/04/2021 06:00:00Autore: Valeria Zeppilli