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Processo del lavoro e conciliazione

Il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro è disciplinato dall'art. 410 c.p.c. Un tempo obbligatorio, la legge n. 183/2010 lo ha reso facoltativo


Il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro

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L'articolo 410 del codice di procedura civile prevede che coloro che intendono proporre una causa rientrante tra quelle oggetto del rito del lavoro (individuate dal precedente articolo 409) può scegliere di promuovere, preventivamente, un tentativo di conciliazione.

Il tentativo può essere promosso sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, in piena libertà. È anche possibile provvedervi per il tramite di un'associazione sindacale.

La richiesta di conciliazione

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Per promuovere il tentativo di conciliazione occorre presentare un'apposita richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, alla DPL territorialmente competente, tramite raccomandata a/r o p.e.c. o con consegna a mano. Una copia va recapitata anche all'altra parte.

Nella richiesta vanno necessariamente indicati:

Se manca una delle precedenti indicazioni, la richiesta di conciliazione è improcedibile, a meno che l'altra parte non si costituisca ugualmente. In questo secondo caso, la richiesta va comunque successivamente integrata.

Le difese della controparte

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La controparte che intende accettare la procedura di conciliazione deve depositare presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni, oltre che le eventuali domande riconvenzionali. Il termine per provvedervi è di venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Se non lo fa, tutte le parti sono libere di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Prescrizione e decadenza

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Chi ha intenzione di promuovere un tentativo di conciliazione non deve temere che tale decisione comprometta i propri diritti. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, infatti:

Le commissioni di conciliazione

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Si è fatto cenno sopra alle commissioni di conciliazione: si tratta dei soggetti deputati alla gestione della conciliazione.

Le commissioni sono istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e sono composte dai seguenti membri:

il direttore della DPL, un suo delegato o un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente;

I predetti rappresentanti sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni possono eventualmente affidare il tentativo di conciliazione a delle sottocommissioni.

Controversie di lavoro e obbligo di conciliazione

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Va infine detto che la conciliazione è obbligatoria e non facoltativa:

Si precisa che tale seconda ipotesi di conciliazione obbligatoria è stata regolata dalla legge Fornero n. 92/2012.

Data: 12/04/2021 11:00:00
Autore: Valeria Zeppilli