Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Furto di auto nel parcheggio? Il titolare deve risarcire

Per la Cassazione (sentenza n. 5837/2007), il titolare di un parcheggio custodito è tenuto a risarcire gli automobilisti a cui sia stata rubata l'auto
Il titolare di un parcheggio custodito è tenuto a risarcire gli automobilisti a cui sia stata rubata l'auto. E' quanto stabilisce una sentenza della Terza sezione civile della Cassazione (N. 5837/2007) che ha così respinto il ricorso del titolare di un parcheggio confermando la condanna precedentemente inflittagli dalla Corte di Appello.
Nella parte motiva della sentenza i Giudici di Piazza Cavour ricordano che, in base alla disciplina che regola il contratto di deposito, il gestore si assume la responsabilità sull'auto che gli viene affidata e ciò vale quindi anche nella ipotesi di furto.
Secondo la Corte nel caso in questione "si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme realtive al deposito" e, spiega la Corte, "l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso 'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiche', per il modo rapidissimo in cui il contratto si esclude, e' legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente".
E' vero, chiarisce la Corte, che si può contrattualmente prevedere una esclusione di responsabilità, ma una eventuale clausola di questo tipo deve essere messa per iscritto e, per essere valida, deve essere approvata specificamente. Data: 19/03/2007
Autore: Roberto Cataldi