La competenza nel rito del lavoro
- Il giudice del lavoro
- Controversia proposta nelle forme ordinarie
- Giudice incompetente
- Competenza per materia giudice del lavoro
- Rito del lavoro: competenza per territorio
- Inderogabilità della competenza
Il giudice del lavoro
Il procedimento speciale previsto dal nostro ordinamento per le controversie in materia di lavoro è affidato, a prescindere dal valore, al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Il che vuol dire che:
- delle controversie in materia di lavoro non giudica mai il giudice di pace;
- non è stato creato un giudice diverso o specializzato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della Costituzione, ma le controversie in materia di lavoro sono state affidate al tribunale, che tuttavia le giudica seguendo le regole speciali dettate dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
Controversia proposta nelle forme ordinarie
A tale ultimo proposito vale la pena sin da subito precisare cosa accade laddove la controversia di lavoro sia proposta, per errore, dinanzi al tribunale nelle forme ordinarie.
In base a quanto disposto dall'articolo 426 c.p.c., il giudice che rileva che una causa che prevederebbe l'applicazione de rito speciale sia stata proposta nelle forme ordinarie deve fissare l'udienza di discussione prevista dall'articolo 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere a integrare gli atti introduttivi per adeguarsi al passaggio da un rito a un altro.
Giudice incompetente
In generale, l'articolo 428 c.p.c. prevede che l'incompetenza di un giudice a conoscere dei rapporti cui si applica il rito speciale del lavoro può essere, alternativamente:
- eccepita dal convenuto (solo) nella memoria difensiva di cui all'articolo 420 c.p.c.;
- rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione.
Competenza per materia giudice del lavoro
Fatte tutte queste indispensabili premesse, vediamo ora quali sono le controversie che prevedono l'applicazione del rito speciale del lavoro.
L'elencazione è contenuta nell'articolo 409 del codice di rito, in base al quale le norme speciali per le controversie in materia di lavoro si applicano ai rapporti di:
- lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;
- mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- agenzia, rappresentanza commerciale, collaborazione che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- lavoro dei dipendenti di enti pubblici e lavoro pubblico, purché non devoluti dalla legge ad altro giudice.
Rito del lavoro: competenza per territorio
Relativamente alla competenza per territorio, il giudice da adire per instaurare correttamente una controversia in materia di lavoro è quello nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro o si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o presso la quale questi prestava la sua opera al momento in cui il rapporto è terminato.
Tale regola si applica anche dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione della stessa o di una sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competenza giudice del lavoro pubblico impiego
Con riferimento al pubblico impiego, la competenza per territorio è determinata in maniera parzialmente diversa.
In particolare, se la controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro alle dipendenze di una PA, la competenza a decidere è del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Competenza territoriale agente, rappresentante e collaboratore
Se, invece, la controversia riguarda un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale o una collaborazione che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, è territorialmente competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare del rapporto di collaborazione.
Inderogabilità della competenza
Si precisa, infine, che le clausole che deroghino alla competenza per territorio del giudice del lavoro devono ritenersi nulle.
Si tratta, in ogni caso, di un'inderogabilità particolare: la stessa, infatti, non è accompagnata dalla possibilità di rilevare l'eventuale incompetenza in ogni stato e grado del giudizio, ma a ciò si può provvedere esclusivamente entro i limiti sopra visti (dal convenuto nella memoria difensiva, dal giudice entro l'udienza di discussione).
Data: 13/04/2021 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli