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Processo del lavoro: le fasi

Il rito speciale per le controversie di lavoro si articola in uno schema che si caratterizza per la celerità e la compressione delle attività processuali


Introduzione del rito del lavoro

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Il rito del lavoro si apre con il deposito del ricorso dell'interessato in cancelleria. Con tale atto vanno sin da subito specificati:

Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il giudice fissa la data dell'udienza di discussione, da svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni dal deposito medesimo.

Il ricorrente, a questo punto, è tenuto a notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, entro dieci giorni dall'emissione di quest'ultimo e, comunque, non oltre i trenta giorni antecedenti la data dell'udienza.

Il convenuto deve costituirsi, depositando in cancelleria la propria memoria difensiva, entro i dieci giorni antecedenti la data dell'udienza. Se non vi provvede, decade dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito. È anche possibile proporre domanda riconvenzionale nella medesima memoria difensiva, ma, in tal caso, occorre chiedere la fissazione di una nuova udienza.

Il tentativo di conciliazione

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Chi intende proporre una causa in materia di lavoro ha la facoltà di promuovere, prima dell'instaurazione del giudizio, un tentativo di conciliazione, anche per il tramite di un'associazione sindacale.

Un tempo la conciliazione era obbligatoria, mentre oggi la regola è quella della facoltatività, salvo casi eccezionali in cui permane l'obbligo (come l'ipotesi in cui la controversia riguardi contratti certificati).

Per approfondimenti vai alla guida Processo del lavoro e conciliazione

Prima udienza

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La prima udienza, denominata udienza di discussione, è il cuore dell'intero procedimento.

Ad essa le parti sono chiamate a comparire di persona, in maniera tale da permettere al giudice di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione, dopo averle liberamente ascoltate.

L'importanza di tale passaggio è confermata dalla circostanza che la mancata comparizione delle parti o la mancata adesione alla proposta transattiva o conciliativa eventualmente formulata dal giudice senza giustificato motivo può essere valutata ai fini del giudizio finale.

Tentata vanamente la conciliazione, si aprono due strade:

Poteri istruttori del giudice del lavoro

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L'istruzione probatoria si svolge con le modalità ordinariamente previste, quindi ascoltando i testimoni e disponendo gli eventuali accertamenti tecnici d'ufficio.

Va tuttavia specificato che il codice di rito riserva al giudice del lavoro dei poteri istruttori molto ampi, individuati dall'articolo 421.

In particolare egli:

Interpretazione dei contratti collettivi

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Nel frattempo, se si renda necessario risolvere una questione pregiudiziale relativa all'efficacia, alla validità o all'interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice può provvedervi con sentenza, impartendo dei provvedimenti distinti per l'istruzione o la prosecuzione della causa.

La decisione nel rito del lavoro

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Nel rito del lavoro la decisione è presa dal giudice, una volta esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, direttamente all'esito dell'udienza.

In particolare, il giudice legge il dispositivo in udienza, esponendo le decisioni di fatto e di diritto alla base della sua decisione.

Le motivazioni sono depositate successivamente: se la controversia è particolarmente complessa, nel dispositivo può essere fissato un termine non superiore a 60 giorni per provvedervi.

In conseguenza della riforma Cartabia, il riformato articolo 430 c.p.c in vigore dal 28 febbraio 2023, se la sentenza è depositata fuori dall’udienza, il cancelliere ne da immediata comunicazione alle parti.

Impugnazione contro le sentenze del giudice del lavoro

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Contro la sentenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro è possibile proporre impugnazione dinanzi alla corte d'appello territorialmente competente, sempre in funzione di giudice del lavoro.

Se però l’esecuzione della sentenza di primo grado è iniziata prima della notificazione della stessa, l’appello può essere proposto con “riserva dei motivi” che dovranno essere presentati nel termine di cui all’art. 434 c.p.c, comma 2, ossia entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o entro 40 giorni se la stessa è stata effettuata all’estero.

È ammesso infine anche il terzo grado di giudizio, dinanzi alla Corte di cassazione, che ha subito importanti modifiche ad opera della riforma Cartabia, a partire dal deposito telematico del ricorso.

Data: 24/02/2024 07:00:00
Autore: Valeria Zeppilli