Gestazione per altri, cosa prevede la proposta di legge
- Gestazione per altri, la proposta di legge
- Definizione della gestazione per altri
- Casi in cui si potrà ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita
- Requisiti della gestante nella gestazione per altri
- Gestazione per altri, l'accordo come scrittura privata
- Status dei figli nati da gestazione per altri
Gestazione per altri, la proposta di legge
È stata depositata nei giorni scorsi la proposta di legge sulla gestazione per altri proposta dall'Associazione "Luca Coscioni", un testo che incarna il lavoro di numerosi giuristi e realtà associative per i diritti civili e la salute riproduttiva. Come chiariscono Filomena Gallo e Leonardo Monaco, rispettivamente segretari dell'Associazione Luca Coscioni e dell'Associazione Certi Diritti: «Un Parlamento rispettoso della più alta giurisprudenza e dei diritti dei cittadini non meritava di esprimere solo la proposta repressiva e illiberale firmata Meloni e Carfagna. Auspichiamo l'abbinamento della nuova proposta all'iter in corso, per rendere partecipi del confronto tutte le voci impegnate a superare il turismo riproduttivo e le discriminazioni nei confronti degli aspiranti genitori- ed ancora - Lavorare per mettere a disposizione dei parlamentari una proposta di regolamentazione italiana della gestazione per altri solidale è il nostro modo di partecipare a un dibattito in cui persone singole e coppie chiedono alternative al 'turismo dei diritti', unica via percorribile a causa degli ultimi divieti della legge 40 del 2004. Nel 2021, anche alla luce dei recenti ammonimenti della Consulta sui diritti dei bambini delle famiglie arcobaleno, una risposta repressiva rappresenterebbe un colpevole passo indietro. La regolamentazione, infine, è anche un'arma fondamentale per ostacolare qualsiasi forma di sfruttamento e mancanza di tutela per tutti i soggetti coinvolti. Solo una legge tutelerà le gestanti, i nati e coloro che provano a fare famiglia con figli».
Definizione della gestazione per altri
L'articolo uno chiarisce che per gestazione per altri s'intende «quella di una donna che volontariamente e liberamente ospita nel proprio utero, fino al termine della gravidanza, un embrione prodotto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e che, prima dell'inizio della gestazione, si è impegnata con atto irrevocabile, da sola o unitamente alla persona con cui è sposata o è convivente, a partorire il figlio del genitore o dei genitori e a rinunciare a qualsivoglia diritto genitoriale sul bambino che nascerà. Tutti i soggetti qui coinvolti accettano integralmente il contenuto del successivo articolo 6 con dichiarazione inclusa nell'atto di cui al successivo articolo 5».
L'articolo due evidenzia che «i gameti da cui si è originato l'embrione possono derivare da donatori esterni o direttamente dalle persone che si rivolgono alla pratica». Ma l'ovocita fecondato non potrà mai essere della donna che porterà a termine la gestazione».
Casi in cui si potrà ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita
Si potrà accedere alle tecniche di fecondazione assistita nei casi in cui: il genitore o la coppia di genitori richiedenti siano maggiorenni, in età potenzialmente fertile e viventi; sussistano problemi di salute o condizioni che impediscano la procreazione sia per coppie di sesso diverso sia per coppie dello stesso sesso. Oppure dopo una valutazione di opportunità, liberamente concordata nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. In ogni caso le procedure mediche di fecondazione assistita potranno essere avviate solo ed esclusivamente una volta che le parti avranno concluso l'accordo «e saranno state informate circa le conseguenze giuridiche della pratica e dei rispettivi diritti e doveri verso il nascituro, da far valere reciprocamente, e avranno fornito il loro consenso scritto, nonché ricevuto un adeguato supporto psicologico che dovrà essere fornito ad entrambe le parti circa tutti gli aspetti della procedura».
Requisiti della gestante nella gestazione per altri
La gestante sostitutiva dovrà essere maggiorenne e già madre. La stessa non dovrà versare in stato di bisogno e dovrà essere in grado di provvedere al proprio mantenimento. La gestazione dovrà avvenire sul territorio italiano. La donna, pur non donando il proprio gamete per le fecondazione, dovrà sottoporsi a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti al fine di garantire sicurezza e tracciabilità nel rispetto dell'anonimato.
Gestazione per altri, l'accordo come scrittura privata
È lecito l'accordo con il quale una donna procede con la gestazione per altri. L'accordo di gestazione è concluso da soggetti privati e consiste nel fatto che una donna (la gestante sostitutiva) s'impegna nei confronti di un altro soggetto o di altri soggetti a sottoporsi a tecniche di procreazione medicalmente assistita, a condurre la gestazione e a partorire il figlio del genitore o dei genitori e rispetto al quale essa si è impegnata per iscritto, prima dell'inizio delle procedure mediche di fecondazione assistita, a non vantare né esercitare alcun ruolo genitoriale. L'accordo ha la forma della scrittura privata, firmata dinanzi a un avvocato il quale, partecipando all'atto, attesta l'autenticità della firma e l'accertamento dell'effettiva e consapevole volontà della donna. La gestante sostitutiva s'impegna ad astenersi dall'assumere qualsiasi condotta che possa essere considerata pregiudizievole o non idonea al suo stato di gravidanza, e dunque potenzialmente dannosa per la salute del feto e a sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti nel corso di una gravidanza. Restano a carico del genitore o della coppia di genitori tutte le spese sanitarie dirette, integrate da un ulteriore rimborso delle spese indirette sostenute a causa della gestazione, che tenga conto anche della perdita di capacità reddituale a cui va incontro la gestante nel corso del periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente, nel periodo previsto per legge in materia di permessi di lavoro a seguito di parto. Il genitore o i genitori si dovranno impegnare ad assumere la piena custodia del bambino alla nascita, ad acquisire pieni poteri di genitorialità e completa responsabilità per il supporto di ogni bambino che dovesse nascere, a prescindere dalle sue caratteristiche fisiche o eventuale sussistenza di malattie, anche genetiche. Entrambe le parti s'impegnano a mantenere strettamente confidenziale il contenuto dell'accordo e a rispettare la reciproca riservatezza.
Status dei figli nati da gestazione per altri
I nati a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita con gestazione per altri, anche all'estero, hanno lo stato di figli del genitore o della coppia di genitori che ha chiesto di accedere alle procedure e che verrà o verranno nominati e indicati come genitore/i legittimamente nell'atto di nascita. Tale condotta non integra i delitti contro lo Stato di Famiglia previsti dal Capo III del Titolo XI del Libro II del codice penale ne' i delitti sulle falsità personali previsti dal Capo VI del Titolo VII del Libro II del codice penale. La gestante, o la persona con cui è sposata o la persona convivente se convivente, non acquisisce alcun diritto o obbligo nei confronti del nato e non dovranno essere nominati nell'atto di nascita. In nessun caso dai registri dello stato civile possono risultare dati dai quali si possano intendere le circostanze della generazione e della gestazione.
ll consenso inizialmente formulato e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione diventa irrevocabile per il genitore o la coppia di genitori che hanno avuto accesso alla GPA. Chi lo ha prestato non può esercitare alcuna azione di disconoscimento o negazione del rapporto di filiazione. Il consenso di cui al punto che precede determina, per tutti i fini di legge, anche ai sensi dell'art. 74 c.c., il rapporto di genitorialità con il nascituro sin dal momento del trasferimento in utero dell'embrione.
Data: 19/04/2021 06:00:00Autore: Gabriella Lax