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Il favor rei

Significato del principio e applicabilità del favor rei nella successione della legge penale nel tempo; l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione


Definizione di favor rei

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Il brocardo latino, il cui significato letterale è a favore del reo, è un'espressione che indica: nel diritto penale sostanziale il fondamento di istituti che escludono l'esistenza dell'illecito o che producono effetti più lievi rispetto a quelli che si verificherebbero altrimenti; mentre nel diritto penale processuale indica quell'atteggiamento che privilegia l'imputato o il condannato, e rende possibile, in determinate situazioni, concedere maggiore rilievo all'interesse dell'imputato rispetto ad altri interessi emergenti nella dinamica processuale.

La funzione del favor rei nel nostro ordinamento

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Si tratta di un principio e concetto generale che attraversa l'intero ordinamento e che, pertanto, è stato regolato appositamente dal legislatore attraverso specifici istituti giuridici, al fine di garantire efficacemente la libertà personale degli individui.
Nel nostro sistema penale, ambito nel quale il principio trova la sua maggiore espressione, ha come obiettivo principale quello di garantire un'efficace tutela dell'imputato, attraverso i generali principi costituzionali, come quello della certezza del diritto.
Nel contempo, è parte integrante di quell'apparato di garanzie riconosciute nel nostro sistema, come il principio di irretroattività della legge penale, che risponde alla tutela espressa dal concetto oggetto d'esame.

Successione della legge penale nel tempo

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Si ha successione di leggi penali nel tempo quando muta la disciplina di fatti penalmente rilevanti. Corollario di tale principio è l'irretroattività della legge penale, in forza del quale è fatto divieto di applicazione delle norme di legge che prevedano illeciti penali a fatti posti in essere prima della loro introduzione; è previsto, invece, che si possa applicare retroattivamente la legge penale più favorevole al reo.
Tali principi, riconosciuti nel nostro ordinamento sia a livello costituzionale che nel codice penale, sono diretta espressione del favor rei, in quanto, com'è noto, nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato nel momento in cui è stato commesso.

L'intervento della Cassazione a Sezioni Unite

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Il quesito a cui hanno risposto i giudici di Piazza Cavour riguarda la condotta e la consumazione dell'evento conseguente al reato.
Difatti, in caso di successione di leggi penali, ci si chiedeva quale legge penale trovasse applicazione, se quella più favorevole vigente al momento della condotta, o se quella più sfavorevole vigente al momento dell'evento (Nella specie si trattava di un caso di omicidio stradale che vedeva coinvolto un pedone investito prima dell'entrata in vigore dell'art. 589 bis cp, ma che successivamente decedeva nella vigenza delle nuove regole)
Secondo un primo orientamento, per il trattamento sanzionatorio deve aversi riguardo al quadro normativo vigente al momento dell'evento lesivo (Cass. pen. n. 22379/15).
Un secondo e più datato orientamento, invece, prevede che, al fine di stabilire la legge applicabile, bisogna individuare il momento di commissione del reato, e quindi la condotta criminosa, così come espressamente stabilisce la legge (Cass. pen. n. 8448/72).
Le Sezioni Unite, aderendo a quest'ultima interpretazione, intendono sottolineare come il principio della irretroattività della norma penale sfavorevole costituisca uno strumento essenziale di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore.
E' la condotta il punto di riferimento temporale che garantisce al cittadino di "calcolare" le conseguenze penali della propria azione.
Pertanto gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta".


avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

Data: 19/04/2021 15:00:00
Autore: Nicola Comite