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Covid-19 e fonti del diritto pubblico

La gestione delle fonti del diritto pubblico durante l'emergenza sanitaria: il crescente ruolo del potere esecutivo e la perdita di centralità del potere legislativo


Diritto pubblico, Costituzione ed emergenza sanitaria

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La pandemia che ha colpito tutti i continenti e che è arrivata a gennaio 2020 nel nostro paese ha ridisegnato non solo l'attività delle Camere e il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni ma, anche e soprattutto, le fonti del diritto pubblico italiano.
La Costituzione, nei suoi 139 articoli, non contiene una disposizione specifica per affrontare l'emergenza sanitaria per cui parte della dottrina ha invocato l'articolo 78 per giustificare l'uso, in troppe occasioni improprio, delle fonti del diritto pubblico ad opera del Governo.

L'articolo 78 della Costituzione dispone, infatti, che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.

Emergenza sanitaria come stato di guerra?

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La problematicità della questione è la seguente: può paragonarsi l'emergenza sanitaria allo stato di guerra? Se si analizza il nono comma dell'articolo 87 in cui è disposto che il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, si nota già la prima incongruenza con la gestione della pandemia: lo stato di emergenza sanitaria (a differenza dello stato di guerra) non ha certo avuto bisogno di essere deliberato. E, successivamente, di essere dichiarato. Si aggiunga, inoltre, che l'attività delle Camere è stata sostituita dall'attività del Governo, pur essendo il Parlamento, durante tutte le fasi del virus, effettivamente presente e potenzialmente operante.

L'uso dei Dpcm

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Un'altra questione problematica che merita di essere analizzata è quella riguardante l'uso continuo e costante dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Governo: un uso che non solo ha pregiudicato l'attività legislativa del Parlamento ma che ha anche inesorabilmente compromesso la collaborazione politica tra il potere legislativo e quello esecutivo, che risulta essere alla base di ogni democrazia parlamentare. Tra l'altro, per una parte considerevole della dottrina, risulta del tutto inconcepibile la compressione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti ad opera di una fonte del diritto non solo di rango non costituzionale ma addirittura di rango non primario.
Il principio di collaborazione tra il potere legislativo e quello esecutivo sarebbe stato pienamente rispettato se fosse stato utilizzato il decreto legge per normare le restrizioni dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini italiani. Il decreto legge è, infatti, un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Esso garantisce il dialogo tra il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica poichè il Parlamento è deputato alla conversione in legge del decreto mentre il Presidente della Repubblica lo emana, previo controllo dello stesso. Il Governo ha, invece, preferito l'uso del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per gestire le varie fasi del virus. I decreti ministeriali sono, a differenza del decreto legge, atti amministrativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formalmente di secondo grado, poiché sono di rango inferiore rispetto alla legge.

Il DPCM (sigla del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) deve essere prescritto dalla legge, che ne determina i principi direttivi generali, e per la sua emanazione vengono coinvolti esperti del settore, tecnici e studiosi della materia. I decreti ministeriali hanno il merito di essere rapidi e adatti alle situazioni di emergenza ma non coinvolgono il Parlamento, e sono, quindi, espressione della volontà della sola maggioranza politica. Il decreto legge, invece, assicura non solo il dialogo ma, anche e soprattutto, la dialettica con l'opposizione ed è, conseguentemente, più garantista rispetto ad un (o, in questa pandemia, ad una serie di) DPCM.
La stessa Corte Costituzionale si è espressa più volte contro l'uso del DPCM come fonte del diritto emergenziale, ribadendo che l'unico atto deputato a gestire l'emergenza sanitaria è il decreto legge, in quanto non solo è una fonte di grado superiore ma assicura una collaborazione che invece manca nel DPCM.

Espansione del potere esecutivo e impoverimento del potere legislativo

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Infine, la gestione dell'emergenza sanitaria ha inevitabilmente evidenziato un significativo impoverimento del potere legislativo del Parlamento, l'unico organo realmente deputato alla produzione normativa, e una conseguente espansione del potere esecutivo, che non di rado si è appropriato di un ruolo che non gli spettava.
Si può conclusivamente affermare che l'articolo 32 della Costituzione, che giustifica, secondo parte della dottrina, un uso non propriamente corretto degli atti promulgati dal potere esecutivo, non possa continuamente sovvertire il principio della gerarchia delle fonti del diritto pubblico, corollario del principio di legalità (non solo formale ma anche sostanziale) e della democraticità della Repubblica Italiana.

Data: 24/04/2021 15:00:00
Autore: Tullio Facciolini