AAS l'arbitro assicurativo: il cammino e il ginepraio
- Il D.lgs. n. 68/2018
- L'Arbitro Assicurativo (AAS)
- Le caratteristiche dell'Arbitro assicurativo
- I limiti di competenza e valore dell'AAS
- Collaborazioni tra gli organismi arbitrali
- Considerazioni
Il D.lgs. n. 68/2018
Dopo tre anni dall'entrata in vigore del D.lgs n. 68/2018 circa l'istituzione dell'Arbitro assicurativo (AAS) è stata aperta, di recente, la consultazione del relativo Decreto interministeriale con le principali associazioni di mercato e dei consumatori. La sua definizione consentirà all'IVASS di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo cui seguirà la designazione e la nomina del Collegio Arbitrale. Il nuovo organismo andrà ad affiancarsi all'ABF della Banca d'Italia e all'ACF della Consob per ampliare il sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Vengono illustrate le caratteristiche dell'AAS dal segretario generale dell'IVASS in un recente webinar. La strada è sempre lunga e lenta.
L'Arbitro Assicurativo (AAS)
Le caratteristiche dell'Arbitro assicurativo
Il ricorso all'AAS potrà essere presentato dal contraente, dall'assicurato o dal danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la compagnia (quest'ultimo caso, al momento, riconosciuto nelle assicurazioni obbligatorie sulla RCA).
Le controversie saranno sottoposte alla cognizione di uno o più collegi, ognuno costituito da 5 membri effettivi, più i supplenti, scelti tra soggetti con elevata professionalità, competenza, integrità e indipendenza (compresi i membri rappresentativi dei consumatori e di quelli espressione del mercato).
Come per gli altri Arbitri (ABF e ACF), anche l'AAS offrirà al consumatore un sistema di tutela agile e diretto, attivabile dal cliente senza la necessaria assistenza di un avvocato o procuratore e con costi minimi, tramite dedicato sistema informatico ed un sito internet. L'intero processo del ricorso all'Arbitro sarà digitalizzato, ma prima di rivolgersi all'Arbitro assicurativo è necessario che tra le parti sia stato esperito un tentativo di soluzione della controversia attraverso la presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario.
Il ricorso all'AAS potrà essere inoltrato in caso di omesso o insoddisfacente riscontro al reclamo, ma sempre entro 12 mesi dalla presentazione dello stesso, trascorsi i quali si presume che il reclamante abbia perso interesse ad agire nei confronti dell'impresa. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un nuovo reclamo con conseguente "riapertura" dei termini per il ricorso all'AAS.
I tempi del procedimento sono previsti in 90 gg dalla presentazione del ricorso per formare il fascicolo mediante lo scambio degli atti istruttori ed ulteriori 90 gg per la decisione - prorogabili di altri 90 in caso di controversie particolarmente complesse. Il procedimento si concluderà con una decisione, non munita di efficacia vincolante per cui il soggetto soccombente non è obbligato a dare seguito alla decisione dell'Arbitro. Tuttavia, come già previsto per le decisioni degli altri collegi arbitrali, dell'inadempimento alla decisione dell'AAS verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e dell'operatore (cd. effetto conformativo), quale sanzione reputazionale.
I limiti di competenza e valore dell'AAS
Per la tipologia di controversie di competenza dell'AAS sarà determinante la natura documentale del procedimento poiché, come è noto, gli arbitri non possono condurre accertamenti istruttori autonomi e devono dunque basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti nel corso dell'istruttoria. Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità dinanzi all'AAS delle sole controversie in cui per l'accertamento del fatto ("an") o la quantificazione della prestazione o del danno ("quantum") non sia necessario effettuare attività istruttoria mediante perizie tecniche d'ufficio, assunzione di testimonianze o audizione degli interessati.
Per quanto concerne il valore della controversia, è prevista la possibilità per l'Arbitro di decidere secondo equità, nei casi in cui il petitum rientri negli importi previsti dall'articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile (al pari del giudice di pace nelle cause il cui valore non ecceda euro 1.100, che verrà elevato a euro 2.500 dal 31 ottobre 2025) o laddove le parti ne facciano concorde richiesta.
Collaborazioni tra gli organismi arbitrali
Possibili interconnessioni tra l'Arbitro assicurativo e l'ABF si ravvisano in particolare modo nelle c.d. polizze "PPI" (Payment Protection Insurance), ossia per quei contratti di assicurazione offerti in abbinamento a finanziamenti (i.e., mutui, crediti al consumo, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione), a garanzia della restituzione delle somme erogate.
Altre tipologie di controversie potrebbero incorrere in "sconfinamenti di competenza" ABF/AAS come ad esempio, il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento (principale) e il contratto di assicurazione (accessorio); le competenza dell'ABF sulle questioni riguardanti il servizio bancario (i.e. contestazione sul TAEG del prestito al consumo in conseguenza della mancata inclusione del costo assicurativo, tenuto conto che i costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel calcolo del TAEG); mentre l'AAS potrebbe essere competente per le controversie relative alla fase genetica del contratto assicurativo o alla sua interpretazione e esecuzione.
Un'area di contiguità tra l'Arbitro Assicurativo e l'ACF riguarda invece la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, i cd. IBIPs, che possono essere collocati da banche, Poste Italiane o anche intermediari assicurativi "tradizionali" (agenti assicurativi, brokers).
Un "puzzle" di competenze che richiederà la definizione di Protocolli di collaborazione ed un dialogo stretto tra i tre Arbitri, per garantire un costante scambio di informazioni e per assicurare la conoscenza delle rispettive decisioni, il confronto e la ricerca di coerenza negli orientamenti.
Stante la conflittualità, inoltre, in alcuni rami del settore assicurativo e del contenzioso esistente (nell'RCA, a fine 2019, sono pendenti 221.453 cause civili e penali) e pur considerando che l'Arbitro non potrà essere adito per controversie di rilevante importo, l'IVASS stima che dal solo settore RCA potrebbero venire non meno di 5.000 ricorsi l'anno.
Considerazioni
Autore: Roberto Paternicò