Autonomi e professionisti: stop ai contributi
- Firmato il decreto per l'esonero contributivi di autonomi e professionisti
- Cosa finanzia il Fondo e a chi è destinato
- Requisiti per accedere al Fondo
- Esonero per gli iscritti alle gestioni INPS
- Esonero per gli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza
- Esonero per i lavoratori autonomi e i collaboratori legge n. 3/2018 in quiescenza
Firmato il decreto per l'esonero contributivi di autonomi e professionisti
Arriva la firma del Ministro Del Lavoro Orlando al decreto (sotto allegato) che attua l'esonero parziale dal pagamento dei contributi per autonomi e professionisti. La misura, prevista dalla legge di bilancio n. 178/2020, è stata disposta grazie all'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Fondo che inizialmente poteva disporre di una dotazione di 1 milione di euro, ma che grazie al Decreto Sostegni è salito a due milioni e mezzo. Come specificato dall'art. 5 del decreto, il beneficio in esame, è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.Fatte queste necessarie premesse vediamo cosa prevede il decreto nel dettaglio.
Cosa finanzia il Fondo e a chi è destinato
Il Fondo esonera parzialmente i contributi previdenziali dovuti per il 2021, tranne i contributi integrativi, i premi e i contributi Inail, nel limite massimo individuale di 3000 euro, su base annua.
Il fondo è destinato alle seguenti categorie:
- lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e lavoratori iscritti alla gestione separata art. 2, co. 26 della legge n. 335/1995), inclusi i soci di società e i professionisti che fanno parte di uno studio associato;
- professionisti iscritti agli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza;
- medici, infermieri, altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 in acquiescenza, che hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo o di Co.Co.Co per fare fronte all'emergenza Covid.
Requisiti per accedere al Fondo
Per poter accedere al Fondo i soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- aver percepito nel 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
I redditi vengono calcolati in base a criteri diversificati, specificati nell'art. 1 comma 2 del decreto.
I lavoratori iscritti alle gestioni AGO, così come i medici, gli infermieri e gli altri professionisti che hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo a causa dell'emergenza Covid devono soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario d'invalidità o altro emolumento corrisposto dagli enti previdenziali obbligatori per integrare il reddito a titolo d'invalidità, con natura previdenziale.
Questi requisiti non sono però richiesti se i lavoratori sottoposti all'obbligo d'iscrizione all'AGO hanno avviato l'attività durante il 2020.
I medici e le altre categorie assimilate, collocati in acquiescenza, beneficiano dell'esonero solo in relazione al periodo in cui hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo o di Co.Co.Co nel 2020.
Esonero per gli iscritti alle gestioni INPS
A questi lavoratori sono destinati 1500 milioni di euro a condizione che siano in regola con i contributi e che abbiano già provveduto al pagamento integrale della parte di contribuzione per il quale non è previsto l'esonero.
La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2021 a pena di decadenza e deve essere accompagnata da una dichiarazione del destinatario in cui attesta:
- di non essere stato titolare nel periodo oggetto di esonero, di un contratto di lavoro subordinato, salvo eccezioni;
- di non aver percepito, sempre nel periodo oggetto di esonero, pensione diretta diversa dall'assegno ordinario d'invalidità o di altri emolumenti a integrazione del reddito a titolo d'invalidità;
- di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di non aver conseguito nel 2019 un reddito complessivo da lavoro superiore ai 50.000 euro;
- di aver subito un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- se liberi professionisti o iscritti alla Gestione Ago per esercenti attività commerciale di essere tenuti al versamento di contributi per il 2021 indicandone l'importo;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi;
- di non aver superato il limite d'importo individuale ai aiuti che possono essere concessi per l'emergenza Covid.
Nel caso in cui, dopo i dovuti controlli, dovesse risultare che chi ha fatto domanda non aveva in realtà diritto all'esonero, l'Insp procederà al recupero degli importi fruiti con aggravio delle sanzioni civili.
Per rispettare il limite di spesa l'Inps comunica mensilmente al ministero del Lavoro i risultati del monitoraggio delle domande.
Esonero per gli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza
All'esonero previsto in favore di questi soggetti sono destinati 1000 milioni di euro, al fine di provvedere alla copertura dei contributi previdenziali complessivi dovuti nel 2021 e in scadenza il 31 dicembre 2021.
La domanda per beneficiare dell'esonero deve essere presentata entro il 31 ottobre 2021 in base allo schema predisposto dai vari enti previdenziali, corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato in cui deve attestare:
- di non essere titolare nel periodo oggetto di esonero, di un contratto di lavoro subordinato, salvo eccezioni;
- di non aver percepito, sempre nel periodo oggetto di esonero, pensione diretta diversa dall'assegno ordinario d'invalidità o di altri emolumenti a integrazione del reddito a titolo d'invalidità;
- di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di non aver conseguito nel 2019 un reddito complessivo da lavoro superiore ai 50.000 euro;
- di aver subito un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- di essere in regola con i versamenti contributivi.
Alla domanda si devono allegare documento d'identità e codice fiscale. Le domande che non presentano tutti i suddetti requisiti non sono ammissibili.
Gli enti di previdenza obbligatoria sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate e all'Inps l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dell'esonero per poter procedere ai dovuti controlli.
Per garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti per la misure gli enti, a partire dal primo maggio 2021, comunicano mensilmente al Ministero del lavoro e a quello dell'Economia i risultati del monitoraggio delle domande ammesse.
Esonero per i lavoratori autonomi e i collaboratori legge n. 3/2018 in quiescenza
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi sanitari in quiescenza che sono obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata Insp il decreto precisa che l'esonero non è contemplato per quei soggetti per i quali l'onere contributivo è a carico del committente.
La domanda ai fini dell'esonero per questi soggetti deve essere presentata entro il 31 luglio 2021 secondo lo schema Inps, corredata dalla dichiarazione con cui il richiedente attesta:
- di essere stato titolare d'incarichi di lavoro autonomo o Co.Co.Co conferiti nel 2020;
- di essere in quiescenza;
- di non aver presentato la stessa domanda ad altro ente.
I medici, gli infermieri e gli altri professionisti di cui alla legge n. 3/2018 in quiescenza che devono versare i contributi agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie devono presentare domanda per l'esonero secondo lo schema predisposto dai vari enti a cui devono allegare dichiarazione in cui attestano:
- di essere stato titolare d'incarichi di lavoro autonomo o Co.Co.Co nel corso del 2020;
- di essere in quiescenza;
- di non aver fatto domanda ad altri enti per l'esonero.
Le domande prove di detti requisiti sono inammissibili.
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Data: 14/05/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate