Contratto di rioccupazione: come funziona
- Cos'è il contratto di rioccupazione
- Finalità della misura
- Come funziona
- Compatibilità con gli altri incentivi
Cos'è il contratto di rioccupazione
Il contratto di rioccupazione è una misura che era stata annunciata dal Ministro del Lavoro Orlando e che è stata inserita nel Decreto Sostegni Bis, al fine di arginare le conseguenze della fine del divieto dei licenziamenti, prevista dalla disciplina emergenziale per arginare le conseguenze negative dalla pandemia da Covid-19.
Finalità della misura
Come anticipato, il contratto di rioccupazione si pone la finalità di scongiurare lo shock derivante dalla fine del blocco dei licenziamenti. Il Ministro Orlando ha infatti ritenuto necessario, come annunciato a suo tempo di"gestire insieme anche la brutta stagione. Dopo lo sblocco dei licenziamenti avremo sicuramente giornate nuvolose".
Come funziona
Il contratto di rioccupazione, di cui il Decreto Sostegni bis ha definito i dettagli, è istituito, come dispone l'art. 41 del Decreto Sostegni bis, "in via eccezionale" dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021.
Trattasi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione in base all'art. 19 del dlgs n. 150/2015, nella fase di ripresa dall'emergenza epidemiologica.
Il contratto, da stipularsi in forma scritta, prevede come condizione e con il consenso del lavoratore, un progetto individuale d'inserimento per fare in modo che il lavoratore acquisisca le competenze necessarie per il nuovo contesto lavorativo. Progetto che ha una durata di sei mesi e durante il quale vigono le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo.
Solo alla fine del periodo d'inserimento è concesso alle parti il diritto di recedere dal contratto, in base a quanto previsto dall'art. 2118 c.c con preavviso, che decorre proprio dalla fine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso si applica la disciplina del contratto di rioccupazione e se nessuna delle parti recede, si applica la disciplina che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per tutto quanto non previsto dall'art. 41 del Decreto Sostegni bis, il contratto di rioccupazione è soggetto alla disciplina ordinaria del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Esonero contributivo per i datori di lavoro
Per favorire la stipula di questi contratti la norma prevede in favore del datore di lavoro un esonero contributivo del 100% per la durata massima di sei mesi e per l'importo massimo di 6000 euro (su base annua, riparametrato e applicato su base mensile). Dall'esonero sono esclusi i versamenti dovuti per i premi e i contributi INAIL.
L'esonero contributivo, fermi restando i principi generali sanciti per la fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del dlsg n. 150/2015, spetta però solo ai datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano disposto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966) o licenziamenti collettivi (legge n. 223/1991) nella stessa unità produttiva.
Revoca dell'esonero contributivo
Condizioni per la concessione dell'esenzione
- autorizzazione della Commissione Europea, che in data 14 luglio ha già espresso parere positivo sulla misura;
- limite delle minori entrate contributive pari a € 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 292,8 milioni di euro per l'anno 2022.
Compatibilità con altri incentivi
Il beneficio dell'esonero contributivo può essere cumulato, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri dal pagamento dei contributi sanciti dalla legislazione vigente e in caso di recesso dal contratto, l'esonero è oggetto di recupero da parte dell'Ente previdenziale.
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Data: 19/07/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate