Militari: richiesta di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare
Beneficio di cui all'art. 42 bis comma 1 del d. lgs. n. 151/2001. Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra p.a. e privati. La sentenza del Tar Trieste
Buona fede nei rapporti tra p.a. e privato
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Anche in materia di assegnazione temporanea del militare per il ricongiungimento familiare vige il generale principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra p.a. e privati.
Si tratta di un criterio generale che ispira la relazione tra le parti, ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis della Legge n. 241/90: il criterio vuole, ad esempio, che l'istruttoria sulla domanda sia svolta con i dovuti approfondimenti e senza tralasciare singole porzioni dell'istanza.
La sentenza del Tar Trieste
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Ultimamente, il Tar Trieste ha esaminato approfonditamente il tema con la sentenza n. 54 del 12.02.2021.
Dunque: il militare ha presentato una domanda di assegnazione utilizzando un modulo offerto dalla Forza Armata ed integrandolo con un allegato da lui predisposto, nel quale ha indicato diverse sedi di desiderata assegnazione.
Da tenere presente che il modulo fornito invece dall'amministrazione recava l'indicazione di una sola sede di auspicata assegnazione.
La soluzione
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Ebbene, il tribunale afferma che nel caso in cui la domanda venisse presentata e protocollata con la modalità sopra indicata, ossia modulo più foglio allegato scritto dal militare, l'ente risponderà considerando valida la presentazione dell'istanza composta dai due elementi dattiloscritti, non esistendo alcun impedimento a ciò.
In pratica: si da per pacifica ed accettata l'istanza presentata e ritualmente protocollata nella forma creata dal dipendente, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà interpretare congiuntamente modulo e accompagnatoria dattiloscritta e, per conseguenza, riferire sull'indicazione del militare interessato alle diverse sedi provinciali e non su un'unica sede.
Nel caso trattato dal Tar l'ente militare aveva risposto erroneamente motivando su una sola sede.
Il ricorso del militare è stato accolto, con obbligo dell'amministrazione a provvedere nuovamente sull'istanza e riferendola a tutte le sedi ubicate nella provincia, così come indicato nell'allegato prodotto dal dipendente regolarmente protocollato ed esaminato.
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Data: 27/05/2021 13:00:00Autore: Francesco Pandolfi