Separazione: le sorti del mutuo cointestato
- Mutuo e matrimonio sono due cose diverse
- Gli accordi economici dei coniugi
- Mancato accordo sul mutuo: parola al tribunale
- L'accordo con la banca
Mutuo e matrimonio sono due cose diverse
Le sorti del mutuo cointestato contratto da due coniugi possono essere comprese partendo da un punto fermo fondamentale: il mutuo e il matrimonio sono due cose diverse e quindi la circostanza che i contraenti non siano più coniugi o si siano separati non interessa alla banca, che comunque ha di fronte a sé due obbligati dotati di propria e distinta soggettività.
I rapporti con la banca, quindi, devono essere oggetto di un apposito accordo tra gli ex coniugi.
Tale accordo, peraltro, nulla interessa alla banca, per la quale i cointestatari risulteranno per sempre solidalmente obbligati.
Gli accordi economici dei coniugi
In sede di separazione, i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato devono decidere chi si farà carico del pagamento delle rate (se uno solo di essi o entrambi) nell'ambito dei più generali accordi economici e patrimoniali che regoleranno i loro rapporti da separati.
In tal senso godono della massima libertà.
Poiché il mutuo cointestato è di norma relativo a un immobile cointestato, spesso si decide per l'accollo delle rate residue in capo a un coniuge, al quale verrà trasferita anche l'intera proprietà del bene.
Non si tratta tuttavia di una regola.
Mancato accordo sul mutuo: parola al tribunale
Purtroppo, non sempre è così semplice giungere a un accordo tra i coniugi che si stanno separando sulle sorti delle rate del mutuo cointestato.
Se non si trova un punto di incontro, non vi è altra strada che quella di interessare della questione il tribunale, che la deciderà tenendo conto, in generale, delle sorti di tutti i rapporti economici e patrimoniali degli ex.
L'accordo con la banca
Come si è detto, i rapporti con la banca e i rapporti tra i coniugi separati viaggiano su due piani paralleli e, di conseguenza, a prescindere da chi si farà carico del pagamento delle rate, l'istituto di credito potrà pretendere l'eventuale mancato pagamento di una o più rate da ciascuno dei cointestatari.
Ciò a meno che non si modificano contrattualmente anche i rapporti con la banca, con un accollo formale del mutuo da parte del coniuge individuato come il soggetto obbligato al pagamento delle rate residue. Per l'accollo è indispensabile l'assenso dell'istituto di credito, che potrebbe rifiutarlo se non ci sono adeguate garanzie di solvibilità.
A fronte di un eventuale rifiuto è comunque possibile cercare una banca più disponibile, presso la quale "spostare" il finanziamento.
Data: 19/05/2021 06:00:00Autore: Valeria Zeppilli