Referendum eutanasia, anche gli avvocati per autenticare le firme
- Eutanasia, il quesito referendario
- Eutanasia, l'associazione Coscioni chiama a raccolta gli avvocati
- Eutanasia, ecco cosa propone il referendum
- Eutanasia, le condotte complesse
Eutanasia, il quesito referendario
Qualche settimana fa l'Associazione "Luca Coscioni" aveva depositato in Corte di Cassazione la richiesta di referendum abrogativo per la legalizzazione dell'eutanasia in Italia (vedi anche Eutanasia legale: depositato in Cassazione il quesito referendario). Adesso è la stessa associazione a chiedere aiuto agli avvocati. Considerato infatti, come chiarisce una nota che il «quesito referendario si propone di abrogare parzialmente l'articolo 579 del codice penale che di fatto impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale nel nostro Paese – è prevista - la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori previste per la richiesta di referendum si terrà a luglio, agosto e settembre 2021».
Eutanasia, l'associazione Coscioni chiama a raccolta gli avvocati
Per questo l'Associazione chiama a raccolta gli avvocati di tutta Italia, con l'invito ad unirsi alla campagna: essi saranno fondamentali per la raccolta firme «perchè hanno la facoltà di autenticarle, insieme a cancellieri, notai, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali (il link https://referendum.eutanasialegale.it/partecipa-come-autenticatore/)».
Secondo l'art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) che ha introdotto modifiche all'articolo 14 della legge 53/1990 è estesa agli avvocati la competenza ad autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge, inclusi i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare. L'articolo 14 della legge 53/1990 oggi include anche gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza. Si potrà fare inviando la comunicazione tramite PEC. Non sarà necessaria altra autorizzazione.
Basterà seguire le istruzioni (https://referendum.eutanasialegale.it/avvocati/) e segnalare la disponibilità al Comitato eutanasia legale tramite la registrazione a questo link (https://referendum.eutanasialegale.it/partecipa-come-autenticatore/). Un ruolo importante grazie al quale l'avvocato ha la possibilità di ricoprire funzioni pubbliche e di supporto alla vita democratica del nostro Paese.
Eutanasia, ecco cosa propone il referendum
Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'Eutanasia legale in Italia. L'omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all'art. 575 cp sull'omicidio) inserito nell'ordinamento per punire l'eutanasia. Con questo intervento referendario l'eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul "Caso Cappato", ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall'ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).
Nello specifico, l'eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.
Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. "accanimento terapeutico".
Eutanasia, le condotte complesse
I casi ambigui creano condotte "complesse" o "miste" che non consentono, spiega ancora l'associazione Coscioni, spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure. Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l'esigenza di ammettere l'eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva). Quindi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull'art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l'espressione "col consenso di lui" il cui significato risulta coordinato alle leggi dell'ordinamento e agli interventi della Corte.
Data: 20/05/2021 11:00:00Autore: Gabriella Lax