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Pensione: è reato non comunicare il decesso del cointestatario?

Cambio di passo della Cassazione: il cointestatario del conto che percepisce la pensione del defunto dopo la morte di quest'ultimo non incorre nel reato di cui all'art. 316 ter c.p.


Omessa comunicazione decesso cointestatario pensione

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La Corte di Cassazione fa un cambio di passo sulla seguente questione: sussiste il reato di cui all'art. 316 ter c.p che punisce l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato se il cointestatario del conto corrente su cui viene accreditata la pensione del congiunto, non comunica il decesso di quest'ultimo all'Istituto di Previdenza e continua quindi a percepirne i ratei corrisposti a titolo di pensione?

Non spetta al congiunto comunicare il decesso all'Inps

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Dall'informativa provvisoria della Corte di Cassazione emerge che la IV Sezione Penale, all'esito dell'udienza del 12 maggio 2021, in difformità all'orientamento precedente al quesito suddetto ha dato risposta "negativa, non potendo ritenersi sussistente l'omissione di informazioni dovute perché non previste. La legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto l'obbligo per le anagrafi comunali di trasmettere online al l'INPS le comunicazioni di decesso, sicché non è più necessario che i privati cittadini consegnino agli uffici INPS il certificato di morte cartaceo. Analogamente, l'art.1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha sancito l'obbligo per i medici necroscopi di inviare online all'INPS il certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento. Su queste basi l'INPS dopo la segnalazione del decesso provvede automaticamente a individuare il soggetto nei propri archivi e a effettuare le necessarie variazioni relative alla pensione."

La soluzione fornita dalla Cassazione si fonda quindi sull'esonero del cointestatario del conto corrente sul quale viene accreditata la pensione del congiunto defunto, di comunicare l'avvenuto decesso di quest'ultimo. Ne consegue che il congiunto deve andare assolto dall'accusa di responsabilità penale per il reato d'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Nuovo orientamento della Cassazione

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Una conclusione che, come anticipato all'inizio, si contrappone a quelle a cui la Cassazione era giunta con le sentenze n. 48820/2013 e 14940/2018, nelle quali alla condotta del congiunto che continuava a percepire i ratei pensionistici del defunto veniva attribuita una rilevanza di natura penale.

Questo perché l'articolo 316-ter c.p, al comma 1 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee."

Poiché però, come precisato dalla recente informativa, l'obbligo di comunicare il decesso all'INPS grava sulle anagrafi comunali e sui medici necroscopi, il congiunti che dovesse omettere detta comunicazione non incorrerebbe più nel reato di cui all'art 316 ter c.p.

Data: 30/05/2021 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate