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Bonus sanificazione, ecco le spese che vi rientrano

La risposta ad un interpello dell'Agenzia delle entrate fa luce sul campo di applicazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro


Bonus sanificazione, cos'è?

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A chiarire quali spese possono rientrare nel bonus sanificazione, ci pensa la risposta ad un interpello fatto all'Agenzia delle entrate. È stato il decreto Rilancio ad introdurre un credito di imposta (in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, riconosciuto a favore di un'ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attivita? aperte al pubblico), per le spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020 1'Agenzia delle entrate ha spiegato le modalità di applicazione del credito d'imposta. A fare maggiore chiarezza la risposta n. 322/2021 afferma che sono ammesse al credito d'imposta le spese relative alla realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d'aria e alla costruzione di una nuova rampa di accesso ai locali.

Spese per le quali è previsto il credito d'imposta

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Le spese in relazione alle quali spetta è previsto il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. Nello specifico

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonche? per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attivita?, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b. gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attivita? commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attivita? innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita? lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Il credito dunque può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, puo? essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolta? di successiva cessione del credito.

Spese per interventi agevolabili

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È poi la circolare n. 20/E che spiega, in relazione agli interventi agevolabili, che deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. Ed ancora devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attivita? elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

In particolare, si ritiene che siano inclusi tra le spese agevolabili tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, nell'accezione descritta con la citata circolare n. 20/E del 2020, e sempreche? le spese sostenute rispettino criteri di effettivita?, pertinenza e congruita? considerata la tipologia di attivita? svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere.

Le spese escluse

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Diversamente, non appaiono agevolabili le spese per l'intervento di «ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell'ampia sala esistente all'interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica» (opera descritta: rifacimenti dei pavimenti, degli impianti nonche? apertura di un nuovo ingresso) e che risultano ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida in parola.

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Data: 27/05/2021 13:00:00
Autore: Gabriella Lax