Bonus prima casa per gli under 36
- Decreto sostegni bis: bonus prima casa under 36
- Garanzia all'80% della quota capitale
- Esenzioni e credito d'imposta
Decreto sostegni bis: bonus prima casa under 36
Il Decreto Sostegni bis n. 73/2021, pubblicato in Gazzetta il 25 maggio e in vigore dal giorno successivo, contiene, tra le varie novità, il bonus prima casa per gli under 36.
L'art. 64 del decreto, al comma 2, sostituisce il comma 48, lettera c) dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che prevedeva il beneficio per coloro che non avevano ancora compiuto i 35 anni di età a quelli "che non hanno compiuto trentasei anni di età."
Il comma 1 invece dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure contemplate dall'art. 54 comma 1 del Cura Italia n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020.
Garanzia all'80% della quota capitale
Per le domande che verranno presentate a partire dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto sostegni bis (ossia a partire dal 24 giugno prossimo e fino al 30 giugno 2022), per quanto riguarda le categorie che hanno la priorità per accedere al credito garantito dal Fondo Garanzia prima casa, in possesso di un indicatore ISEE che non superi i 40.000 euro, la misura della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.
Per questo il Fondo di garanzia per la prima casa per il 2021 è incrementato di una dotazione di 290 milioni di euro e di 250 milioni per il 2022.
Esenzioni e credito d'imposta
La norma dispone inoltre che gli atti che trasferiscono a titolo oneroso la proprietà di "prime case" di abitazione, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esonerati dai pagamenti dell'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 di età nell'anno del rogito e che hanno un ISEE che non supera i 40.000 euro annui.
Se poi i suddetti atti sono soggetti a IVA, gli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età beneficiano di un credito d'imposta dello stesso valore dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta per l'acquisto. Credito d'imposta che può essere:
- "portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito";
- "utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- "portato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."
I finanziamenti che vengono erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d'immobili a uso abitativo, in presenza dei requisiti appena indicati, sempre ché la presenza degli stessi risulti da una dichiarazione che la parte mutuataria rende nell'atto di finanziamento o che provveda ad allegare allo stesso, non pagano l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
I suddetti benefici si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.
Leggi anche Decreto sostegni bis: tutte le misure
Data: 27/05/2021 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate