Decreto semplificazioni bis: tutte le novità
- Decreto semplificazioni bis: ok della Camera
- Novità Superbonus 110%
- Nuove regole per appalti e subappalti
- Ambiente ed economia circolare
- Transizione digitale (delega Spid)
- Semplificazione del procedimento amministrativo
Decreto semplificazioni bis: ok del Senato
Vediamo quindi in breve le novità più importanti.
Novità Superbonus 110%
Una delle misure di maggiore interesse su cui interviene il decreto semplificazioni è l'art. 119 del decreto rilancio n. 34/2020, al quale vengono apportate in sede di conversione nuove modifiche rispetto a quelle previste inizialmente:
- realizzazione con comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA) per le opere che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti che costituiscono manutenzione straordinaria, con esclusione di quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- novità per quanto riguarda i requisiti tecnici che permettono l'accesso alla detrazione;
- cambiano i tempi di acquisto degli immobili che vengono sottoposti a interventi ammessi alla detrazione del Superbonus;
- novità anche in materia di applicazione del sima bonus per le spese sostenute da coloro che hanno comprato immobili anti sismici.
La decadenza dal credito d'imposta è previsto anche nei casi in cui per gli interventi non è stata presentata la Cila e quando le opere non sono state eseguite conformemente alla stessa.
Nuove regole per appalti e subappalti
Alle aziende che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e che partecipano alle gare per le opere del PNRR vengono riconosciuti punteggi aggiuntivi se si impegnano a impiegare donne e giovani sotto i 35 anni, se nell’ultimo triennio hanno rispettato la parità di genere e se adottato misure per promuovere la pari opportunità per giovani e donne nelle assunzioni, nei ruoli apicali e nel livello delle retribuzioni.
Accorpata la banca dati degli operatori economici a quella dei contratti pubblici sotto la gestione da ANAC (autorità nazionale anti-corruzione) per garantire la massima trasparenza e controlli più rapidi ed efficaci dei soggetti partecipanti da parte della stazione appaltante.
Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare il 50% dell'importo totale del contratto stipulato per lavori, forniture e servizi. Vietata la cessione integrale del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della esecuzione dei lavori e l'esecuzione prevalente per quelle opere che prevedono un'alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi livelli di qualità e prestazioni del contraente principale. I dipendenti devono beneficiare infine dello stesso trattamento di quelli che gli sarebbero stati riconosciuti dal contraente principale, compresa l'applicazione dei contratti collettivi.
Dal primo di novembre 2021 cade poi ogni limite per i subappalti, anche se da quel momento le stazioni appaltanti sono tenute a specificare nei documenti quali prestazioni dovranno essere seguite esclusivamente dall'aggiudicatario a causa della loro specificità tecnica e quelle che richiederanno un controllo più attento del cantiere per tutelare i lavoratori, la loro sicurezza e scongiurare l'infiltrazione da parte della mafia. Il tutto a condizione che i subappaltatori non siano iscritti nelle liste bianche o presso l'anagrafe antimafia. Contraente e subappaltatore sono infine responsabili verso la stazione appaltante.
Appalto integrato
Per le opere previste dal PNRR la progettazione e l'esecuzione sono sottoposte alla regola dell'affidamento unico in base a un progetto di fattibilità sia tecnica che economica. L'aggiudicazione è prevista in favore di chi presenta all'offerta economicamente più vantaggiosa e che tiene conto degli aspetti economici e qualitativi.
Ambiente ed economia circolare
Ridotta a 130 giorni la durata massima per la valutazione d'impatto ambientale dei progetti del PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e di quelli che attuano il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).
Istituita presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per tutelare i beni culturali e paesaggistici coinvolti dagli interventi del PNRR.
Per attuare anche gli interventi previsti dal PNRR il decreto mette poi a punto poi tutta una serie di semplificazioni finalizzate a promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare. Particolare attenzione viene dedicata alle ceneri vulcaniche, agli articoli pirotecnici e ai rifiuti degli stessi.
Le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale nelle aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana sono invece esenti dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico.
Le azioni di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale nelle aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana invece non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.
Transizione digitale (delega Spid)
Una delle norme più interessanti della transizione digitale prevede invece l'istituzione del Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Sistema che consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.
In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo Spid, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi Pa.
Prevista anche una semplificazione di dati pubblici e tutta una serie di misure finalizzate a semplificare il procedimento di autorizzazione per poter procedere all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolare l'infrastrutturazione digitale degli immobili.
In sede di conversioni sono state introdotte le seguenti e importanti novità:
- possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito di atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche e in caso di malfunzionamento del portale del processo penale il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale;
- semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni con ricorso agli strumenti innovativi del contrassegno su supporto digitale, della pec e della firma elettronica qualificata;
- obbligo per i partiti politici e i movimenti politici di pubblicare, sul proprio sito internet, il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziario 14 giorni prima delle elezioni;
- estensione dei soggetti in grado di procedere alle autenticazioni che non sono riservate per legge ai notai;
- possibilità di procedere alla raccolta delle firme necessarie per le proposte di legge e i referendum con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata.
Semplificazione del procedimento amministrativo
Importanti anche le norme finalizzate a semplificare il procedimento di cui alla legge n. 241/1990 soprattutto attraverso il rafforzamento del potere sostitutivo in caso d'inerzia e del meccanismo del silenzio assenso che vale come accoglimento.
Per quanto riguarda il potere sostitutivo la norma prevede prima di tutto che l'organo di governo debba individuare un soggetto, tra le figure apicali dell'amministrazione o di unità organizzativa, a cui attribuire il potere sostitutivo in caso d'inerzia. Soggetto che, una volta decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, avrà il compito di esercitare il potere sostitutivo e concluderlo entro un termine pari alla metà di quello previsto in origine, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il silenzio assenso invece viene rafforzato attraverso il rilascio, su richiesta del privato e in modalità telematica, di un’attestazione che deve dichiarare l'avvenuto decorso dei termini del procedimento e l’intervenuto accoglimento della domanda. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta, se l’attestazione non viene rilasciata, può essere sostituita da una dichiarazione del privato.
Leggi Attestazione telematica del silenzio assenso se il cittadino lo chiede
Data: 28/07/2021 23:00:00Autore: Annamaria Villafrate