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Cassa integrazione anche per i dipendenti degli studi legali

La circolare INPS n. 77/2021 fornisce indicazioni sul funzionamento del Fondo bilaterale per tutelare i dipendenti degli studi professionali


Fondo di solidarietà anche per gli studi legali

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Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 (sotto allegata) l'INPS fornisce importanti indicazioni sul funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, frutto dell'accordo sindacale nazionale stipulato il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Accordo recepito con decreto interministeriale n. 104125/2019 (allegato 1) che presso l'INPS ha stato istituito infatti il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, tra le quali, come risulta dall'allegato 2 della circolare (sotto allegato), figurano anche gli Studi legali.

Tralasciando gli aspetti tecnici e contabili (vedi allegato 3) più complicati vediamo che cosa prevede la circolare anche per i dipendenti degli studi legali.

Fondo di solidarietà: natura, obblighi e gestione

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Il Fondo, gestito dal Comitato amministratore, è una gestione INPS, è privo di personalità giuridica, ma è autonomo per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo deve operare in pareggio e se non ha le disponibilità finanziare non può erogare alcuna prestazione.

Finalità del Fondo di solidarietà

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Il Fondo di solidarietà è stato istituito per fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, durante il rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia d'integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.

Ai sensi del suddetto art. 11 l'integrazione salariale ordinaria è corrisposta quando la riduzione o la sospensione dall'attività siano conseguenza di "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali" o "di situazioni temporanee di mercato".

Quella straordinaria invece, ai sensi dell'art. 21, in presenza di una riorganizzazione aziendale; di una crisi aziendale, a esclusione, a partire dal 1° gennaio 2016, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa o di un contratto di solidarietà.

Chi beneficia del Fondo

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Del Fondo di solidarietà beneficiano i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali (studi legali inclusi) compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi però i dirigenti.

Ne consegue che sono tenuti al versamento del contributo per il finanziamento del Fondo i datori di lavoro del settore professionale, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.

I datori in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da questi, con sottrazione alla relativa disciplina e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019.

Prestazioni erogate dal Fondo

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Il Fondo eroga ai soggetti a esso aderenti un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'erogazione di prestazioni ordinarie comporta l'accredito della contribuzione correlata, computata in base a quanto previsto dall'art 40 della legge n. 183/2010.

Ricorsi amministrativi

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Prevista la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti adottati dal Fondo indirizzandoli al Comitato amministratore presso la Direzione Generale INPS, per le materie di competenza. A questo organo il compito di decidere in un'unica istanza.

Data: 30/05/2021 16:00:00
Autore: Annamaria Villafrate