Responsabilità medica: come si valuta la colpa?
- La colpa è una somma di vari elementi
- Come stabilire il grado di colpa medica
- La colpa grave in ambito sanitario
La colpa è una somma di vari elementi
Con la sentenza numero 18347/2021 qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è nuovamente soffermata sulla questione della colpa medica, riepilogando, in particolare, quali sono i vari aspetti da valutare nella determinazione del grado della colpa, colpa che, quindi, risulta essere un concetto non unitario ma frutto della somma di vari elementi.
Come stabilire il grado di colpa medica
Più precisamente, nel determinare la misura del "rimprovero" addebitabile al sanitario occorre considerare, ad esempio:
- le specifiche condizioni del soggetto agente;
- il suo grado di specializzazione;
- la situazione ambientale in cui il professionista si è trovato a operare;
- l'accuratezza nell'effettuazione del gesto medico;
- le eventuali ragioni d'urgenza;
- l'oscurità del quadro patologico;
- la difficoltà di cogliere le informazioni cliniche e di legarle;
- l'atipicità o la novità della situazione affrontata.
I vari fattori, anche se di segno contrario, devono essere poi bilanciati per giungere a una valutazione conclusiva sul grado della colpa.
La colpa grave in ambito sanitario
Oltre a tali indicazioni di carattere generale, la Corte di cassazione ha fornito anche dei parametri più specifici per quanto riguarda la colpa grave.
In particolare questa, con riferimento all'esercente una professione sanitaria, si configura "solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento". Insomma, il gesto tecnico deve risultare "marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente".
Aggiunge a questo punto la Corte che "quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia".
Data: 28/05/2021 16:00:00Autore: Valeria Zeppilli