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Conducente responsabile anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce

Per la Cassazione va condannata per omicidio colposo la conducente che nei pressi della fermata di un autobus non rallenta e investe un pedone


Omicidio colposo per il conducente che investe il pedone

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Complessa, come la vicenda sottoposta alla sua attenzione, la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 20912/2021 (sotto allegata). Semplificando, per gli Ermellini il conducente merita la condanna per omicidio colposo perché deve essere sempre in grado di avere il controllo del mezzo e fermarsi in presenza di un ostacolo che può essere rappresentato anche da un pedone che attraversa fuori dalle strisce, soprattutto se di trova nei pressi di una fermata dell'autobus. In questi luoghi infatti è prevedibile che vi siano dei pedoni che attraversino. Imprudente il conducente che non rallenta.

La vicenda processuale

Una conducente investe un pedone mentre effettua una manovra di svolta a sinistra. La donna viene condannata in primo grado per il reato di omicidio colposo di cui all'art 589 c.p comma 2. In sede di appello la sentenza dispone la revoca delle statuizioni civili, ma conferma la condanna penale per omicidio colposo. L'investimento del pedone è avvenuto per negligenza e imperizia della conducente, che ha violato quanto sancito dall'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in moda da non costituire pericolo o intralcio per gli altri.

Il pedone ha attraversato fuori dalle strisce

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L'imputata nel ricorrere in Cassazione solleva tre diversi motivi.

Il conducente deve controllare il veicolo e fermarsi in presenza di un ostacolo

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso analizzando uno ad uno i vari motivi del ricorso.

Per la Corte il primo motivo è infondato, perché dopo avere spiegato l'errore in cui è caduta l'imputata spiega che per il reato commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 della ex Cirilelli e prima dell'entrata in vigore dell'art. 589 c.p. come risultante dall'art. 1 del d.l n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario non è 10 anni ma 12, come disposto dal comma 6 della norma che ne prevede il raddoppio aumentato in forza dell'art. 161 comma 2 c.p. Termine di prescrizione che quindi è di 15 anni (dodici anni più un quarto). Poiché il reato è stato commesso in data 11 aprile 2008 esso si prescrive in data 11 aprile 2023.

Infondati anche il secondo e il terzo motivo che la Corte esamina congiuntamente perché connessi.

Sulla questione della perizia gli Ermellini ricordano che non è una prova decisiva ed è neutra perché sottratta alla disponibilità delle parti, per cui se non viene effettuata non si può ricorrere in Cassazione. Fa presente inoltre che la Corte di appello, pur avendo dato atto della difformità delle perizie, ha affermato che le stesse offrono elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro in quanto non esistono altri fatti utili da ricercare per escludere la responsabilità dell'imputata.

Dalle prove sono infatti emersi i seguenti e importanti dati:

La differenza principale tra la perizia del consulente del PM e quella dell'imputata fa riferimento alla velocità di attraversamento del pedone che ovviamente per il primo rende il pedone avvistabile dal conducente, mentre per il secondo no.

La Corte territoriale però, a giudizio della Cassazione, ha motivato l'addebito della responsabilità alla conducente perché nei pressi della fermata degli autobus ci si deve attendere l'attraversamento da parte dei pedoni, per cui l'andatura del mezzo doveva essere particolarmente moderata.

Poiché inoltre l'investimento è avvenuto a sei metri dallo spartitraffico pedone e conducente potevano ben avvistarsi.

La Corte ricorda poi il contenuto del principio dell'affidamento e conclude sostenendo che nel caso di specie era ragionevole prevedere la condotta della vittima e mettere quindi in atto la manovra necessaria a scongiurare lo scontro. Il conducente deve essere sempre in grado di controllare il proprio veicolo, compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, arrestarsi tempestivamente quando un ostacolo entra nel proprio campo visivo e usare la massima prudenza in prossimità delle intersezioni. Azioni possibili se il conducente rispetta anche una velocità proporzionata allo spazio necessario per arrestarsi tempestivamente, tenuto conto del tempo psicotecnico di reazione.

Data: 01/06/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate