Conducente responsabile anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce
- Omicidio colposo per il conducente che investe il pedone
- Il pedone ha attraversato fuori dalle strisce
- Il conducente deve controllare il veicolo e fermarsi in presenza di un ostacolo
Omicidio colposo per il conducente che investe il pedone
Complessa, come la vicenda sottoposta alla sua attenzione, la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 20912/2021 (sotto allegata). Semplificando, per gli Ermellini il conducente merita la condanna per omicidio colposo perché deve essere sempre in grado di avere il controllo del mezzo e fermarsi in presenza di un ostacolo che può essere rappresentato anche da un pedone che attraversa fuori dalle strisce, soprattutto se di trova nei pressi di una fermata dell'autobus. In questi luoghi infatti è prevedibile che vi siano dei pedoni che attraversino. Imprudente il conducente che non rallenta.
La vicenda processuale
Una conducente investe un pedone mentre effettua una manovra di svolta a sinistra. La donna viene condannata in primo grado per il reato di omicidio colposo di cui all'art 589 c.p comma 2. In sede di appello la sentenza dispone la revoca delle statuizioni civili, ma conferma la condanna penale per omicidio colposo. L'investimento del pedone è avvenuto per negligenza e imperizia della conducente, che ha violato quanto sancito dall'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in moda da non costituire pericolo o intralcio per gli altri.
Il pedone ha attraversato fuori dalle strisce
L'imputata nel ricorrere in Cassazione solleva tre diversi motivi.
- Con il primo rileva la prescrizione del reato realizzatasi in 10 anni, in applicazione della regola del raddoppio come prevista dalla legge 251/2005 e che, come chiarito dalla Cassazione n. 3291/2008, deve applicarsi al termine ordinario (di 5 anni di reclusione) e non a quello che deriva dall'applicazione dell'art. 161 comma 2 c.p.
- Con il secondo rileva le diverse conclusioni a cui sono giunte le perizie tecniche del PM, della difesa e della parte civile sulla dinamica del sinistro e il rigetto ingiustificato della Corte di Appello di non conferire incarico peritale per ripetere la perizia.
- Con il terzo contesta l'erronea applicazione delle nozioni di colpa e concorso di colpa, rammentando che inizialmente il PM aveva chiesto l'archiviazione del procedimento perché dal rapporto della polizia e dalla consulenza non erano emersi elementi per attribuire all'imputata la responsabilità del sinistro, verificatosi per la condotta incauta e imprudente del pedone, che ha attraversato fuori dalle strisce.
Il conducente deve controllare il veicolo e fermarsi in presenza di un ostacolo
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso analizzando uno ad uno i vari motivi del ricorso.
Per la Corte il primo motivo è infondato, perché dopo avere spiegato l'errore in cui è caduta l'imputata spiega che per il reato commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 della ex Cirilelli e prima dell'entrata in vigore dell'art. 589 c.p. come risultante dall'art. 1 del d.l n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario non è 10 anni ma 12, come disposto dal comma 6 della norma che ne prevede il raddoppio aumentato in forza dell'art. 161 comma 2 c.p. Termine di prescrizione che quindi è di 15 anni (dodici anni più un quarto). Poiché il reato è stato commesso in data 11 aprile 2008 esso si prescrive in data 11 aprile 2023.
Infondati anche il secondo e il terzo motivo che la Corte esamina congiuntamente perché connessi.
Sulla questione della perizia gli Ermellini ricordano che non è una prova decisiva ed è neutra perché sottratta alla disponibilità delle parti, per cui se non viene effettuata non si può ricorrere in Cassazione. Fa presente inoltre che la Corte di appello, pur avendo dato atto della difformità delle perizie, ha affermato che le stesse offrono elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro in quanto non esistono altri fatti utili da ricercare per escludere la responsabilità dell'imputata.
Dalle prove sono infatti emersi i seguenti e importanti dati:
- "il punto d'urto all'interno alla carreggiata a sei metri dallo spartitraffico che delimitava l'accesso dei bus alla corsia di pertinenza per la fermata"
- la velocità dell'autovettura di 40 km orari;
- il divieto di passaggio in quel punto;
- la condotta incauta del pedone perché ha attraversato il piazzale e le strade chi vi confluiscono, interferendo con le traiettorie dei veicoli procedenti in direzioni diverse.
La differenza principale tra la perizia del consulente del PM e quella dell'imputata fa riferimento alla velocità di attraversamento del pedone che ovviamente per il primo rende il pedone avvistabile dal conducente, mentre per il secondo no.
La Corte territoriale però, a giudizio della Cassazione, ha motivato l'addebito della responsabilità alla conducente perché nei pressi della fermata degli autobus ci si deve attendere l'attraversamento da parte dei pedoni, per cui l'andatura del mezzo doveva essere particolarmente moderata.
Poiché inoltre l'investimento è avvenuto a sei metri dallo spartitraffico pedone e conducente potevano ben avvistarsi.
La Corte ricorda poi il contenuto del principio dell'affidamento e conclude sostenendo che nel caso di specie era ragionevole prevedere la condotta della vittima e mettere quindi in atto la manovra necessaria a scongiurare lo scontro. Il conducente deve essere sempre in grado di controllare il proprio veicolo, compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, arrestarsi tempestivamente quando un ostacolo entra nel proprio campo visivo e usare la massima prudenza in prossimità delle intersezioni. Azioni possibili se il conducente rispetta anche una velocità proporzionata allo spazio necessario per arrestarsi tempestivamente, tenuto conto del tempo psicotecnico di reazione.
Data: 01/06/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate