Concorsi pubblici: cosa cambia
- Decreto Covid: riforma dei concorsi pubblici
- Semplificazione dei concorsi pubblici
- Svolgimento dei concorsi con bandi pubblicati
- Concorsi con bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto
- Reclutamento personale a tempo determinato
- Concorsi in svolgimento per personale non dirigenziale
- Suddivisione delle commissioni in sottocommissioni
- Linee Guida del Comitato tecnico Scientifico dal 3 maggio 2021
Decreto Covid: riforma dei concorsi pubblici
Pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 31 maggio il decreto legge n. 44/2021 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV -2, di giustizia e di concorsi pubblici" (sotto allegato).
Il decreto, tra le varie misure, contiene importanti novità sui concorsi pubblici, come disciplinato dall'art. 10. Analizziamo il contenuto della norma dedicata alle "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici."
Amministrazioni interessate dalla riforma concorsuale
Le amministrazioni interessate dalla Riforma delle procedure concorsuali sono quelle di cui al comma 2 dell'art 1 del dlgs n. 165/2001: le amministrazioni dello Stato compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e il Coni (fino alla revisione organica della disciplina di settore)
Semplificazione dei concorsi pubblici
Alle amministrazioni suddette, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, in deroga al DPR n. 487/1994 e alla legge n. 56/2019, si applicano le seguenti misure semplificate (che valgono anche per le procedure indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIP AM) per lo svolgimento delle prove:
- nei concorsi per reclutare personale non dirigenziale è previsto l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- nello svolgimento delle prove sarà possibile utilizzare strumenti informatici e digitali e in via facoltativa la prova orale si potrà tenere in modalità videoconferenza assicurando pubblicità, identificazione dei partecipanti, sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni, il tutto nel rispetto della normativa privacy;
- per i profili a elevata specializzazione tecnica, l'accesso alle successiva fasi concorsuali è subordinata alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e correlati alla posizione bandita;
- i titoli e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, al punteggio finale;
- dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per partecipare ai concorsi pubblici il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni equivale al possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche, in scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia.
Nei limiti di spesa e delle risorse a disposizioni le PA possono utilizzare per lo svolgimento delle prove di concorso e in ragione dei partecipanti, sedi decentrate e, se necessario (e comunque fino al permanere dello stato di emergenza e successive proroghe) la non contestualità delle stesse, purché le prove somministrate risultino omogenee e trasparenti al fine di assicurare il massimo grado di selettività.
Svolgimento dei concorsi con bandi pubblicati
Fino al permanere dello stato di emergenza per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, le PA prevedono, se non è stata svolta alcuna attività, il ricorso a mezzi informatici per l'espletamento delle prove, a sedi decentrate e, per i profili ad elevata specializzazione tecnica, la subordinazione dell'accesso alle successive fasi concorsuali alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e correlati alla posizione bandita, dandone comunicazione ai partecipanti nelle stesse forme in cui è reso pubblico il bando e riaprendo, per un periodo massimo di 30 giorni, i termini di partecipazione, nonché per le procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, lo svolgimento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Concorsi con bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto
Per i concorsi i cui bandi sono pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e fino allo stato di emergenza, le PA possono altresì prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a) per quanto riguarda il personale non dirigenziale.
Reclutamento personale a tempo determinato
Il personale a tempo determinato (art. 1, comma 179, legge 178/2020) viene reclutato dal Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite l'Associazione Formez P A, con procedura concorsuale semplificata che deve assicurare il profilo comparativo e che prevede la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche per l'ammissione alle successive fasi e il cui punteggio concorre alla formazione di quello finale e una sola prova scritta quesiti a risposta multipla, senza prova orale.
Concorsi in svolgimento per personale non dirigenziale
Alle procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di personale non dirigenziale, che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle stesse forme di pubblicità del bando stesso, senza bisogno di riaprire i termini di partecipazione. Resta ferma l'attività già svolta, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale.
Suddivisione delle commissioni in sottocommissioni
Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ogni sottocommissione é nominato un presidente. La commissione però definisce in una seduta plenaria le procedure e criteri di valutazione che sono vincolanti per le sottocommissioni e che devono essere pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.
Linee Guida del Comitato tecnico Scientifico dal 3 maggio 2021
Dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure selettive bandite dalle PA può essere svolto in presenza nel rispetto di linee guida del Comitato tecnico-scientifico (ordinanza Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e successive modificazioni.)
Data: 04/06/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate