Pensione di reversibilità 2021
- Cos'è la pensione di reversibilità
- Importo della reversibilità 2021
- Nessun aggiornamento nel 2021
- Riduzione della reversibilità 2021
Cos'è la pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è riconosciuta dal nostro ordinamento a determinati familiari di un lavoratore pensionato deceduto. La stessa è erogata dall'Inps, automaticamente, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
A beneficiarne possono essere il coniuge e, a determinate condizioni, i figli e i nipoti del pensionato, nonché i suoi genitori, fratelli e sorelle.
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Importo della reversibilità 2021
L'importo della pensione di reversibilità, nel 2021 come negli altri anni, non è fisso ma è commisurato all'importo della pensione della quale godeva il defunto quando era ancora in vita. Per ciascuna delle categorie di potenziali beneficiari sono previste delle diverse percentuali: ad esempio, al coniuge, se non ci sono figli, è riservato il 60%; in presenza del coniuge e di un figlio, questi avranno complessivamente diritto all'80% della pensione del defunto.
Nessun aggiornamento nel 2021
L'importo della pensione di reversibilità è adeguato periodicamente sulla base dell'andamento dell'inflazione. L'ultimo aggiornamento si è avuto nel 2020, mentre nel 2021 non è stato previsto alcun adeguamento.
Anche il meccanismo di rivalutazione del trattamento a scaglioni è stato confermato e nel 2021, come negli scorsi anni, l'adeguamento è del 100% solo per le pensioni fino a tre volte il minimo, mentre scende al salire dell'importo del trattamento.
Riduzione della reversibilità 2021
La reversibilità subisce poi delle riduzioni se il beneficiario possiede dei redditi propri, ulteriori rispetto al trattamento ai superstiti e che superino di tre volte il trattamento minimo Inps. Il che, per il 2021, in termini pratici vuol dire che la riduzione scatta solo se i redditi del beneficiario della prestazione superano i 20.107,62 euro.
Al di sopra di tale soglia, è previsto il taglio del 25%, del 40% o del 50% a seconda dell'importo effettivo del reddito del titolare della prestazione.
Se, però, nel nucleo familiare del beneficiario ci sono figli minori, studenti o inabili, la riduzione non scatta, così come non scatta per i trattamenti già erogati al 1° settembre 1995.
Data: 07/06/2021 06:00:00Autore: Valeria Zeppilli