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Riforma diritto penale canonico: pene più severe per i pedofili

In campo economico tipizzati reati di tipo patrimoniale come l'alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell'amministrazione


Al via la riforma del diritto penale canonico

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Papa Francesco mette mano alla riforma del diritto penale canonico e del Libro VI del Codice di diritto canonico (canoni 1311-1399). Le novità entreranno in vigore il prossimo 8 dicembre così come stabilito dalla Costituzione apostolica Pascite gregem Dei promulgata a Pentecoste (23 maggio scorso) ufficilizzata solo lo scorso primo giugno. Nel mirino pedofilia e reati economici. Cambiamenti che mancavano dal 1983, ma che adesso si sono resi assolutamente necessari in particolare quelli che riguardano la sfera economica. Si precisa tuttavia che, le sanzioni penali, nel diritto canonico, non implicano la reclusione ma provvedimenti con la finalità di preservare l'integrità della comunione nella fede, nel culto e nel governo, gli elementi del bene comune ecclesiale e cioè le condizioni che permettono alla Chiesa la salvezza delle anime (can. 1752). Pene che mirano ad un fine spirituale.

Reati di pedofilia

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Per quanto riguarda la pedofilia, oltre ad un inasprimento delle sanzioni c'è anche da registrare il trasferimento dei canoni riguardanti il delitto di abuso sessuale sui minori e i reati di pedopornografia dal capitolo sui "delitti contro obblighi speciali" a quello sui "delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona". In tal senso il legislatore ha voluto «riaffermare la gravità di questo crimine e l'attenzione da riservare alle vittime. C'è da aggiungere che tali delitti vengono ora estesi dal Codice anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa» come chiarisce monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

Gli altri cambiamenti del diritto canonico

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Obiettivo della riforma è rendere «le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all'odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni '70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati». Anche rispetto alle pene è cambiato qualcosa perché vengono aggiunte ammenda, «il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica, secondo regole poi stabilite dalle varie Conferenze episcopali».

Sono tipizzati reati di tipo patrimoniale come l'alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell'amministrazione.

Introdotto il principio giuridico di presunzione d'innocenza (can. 1321 §1); l'obbligo in capo ai superiori di far ricorso alle norme penali; riordinate attenuanti e le aggravanti. La sospensione omnicomprensiva non solo rispetto ai chierici ma anche ai laici; le pene fanno adesso somma ognuna per ogni delitto, e solo dopo il giudice può contenerle e imporre una vigilanza (can. 1346, in passato invece il giudice aveva più discrezione). Ancora, viene inserito il principio della proporzionalità della pena quando essa è indeterminata (can. 1349). Chi consacra prete una donna viene automaticamente scomunicato, e la donna con lui (can. 1379 §4). Pene severe anche per chi registra una confessione e la divulga "con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale", fino a essere dimesso allo stato laicale (cioè spretato) se chierico (can. 1386 §3). Viene precisato l'obbligo di riparare il danno specie in tema di delitti in materia economica (can. 1393 §2).

Data: 04/06/2021 17:00:00
Autore: Gabriella Lax