Autovelox: per i giudici omologazione e approvazione restano diverse
Nonostante il parere del MIT, le sentenze più recenti della magistratura italiana confermano il distinguo tra procedura di omologazione e approvazione per quanto riguarda gli autovelox
- Autovelox, omologazione e approvazione: la recente giurisprudenza
- Quando si ricorre all'una o all'altra procedura
- Determina dirigenziale non equiparabile a decreto ministeriale di omologazione
Autovelox, omologazione e approvazione: la recente giurisprudenza
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Omologazione e approvazione fanno ancora discutere i magistrati italiani che nei provvedimenti più recenti ribadiscono quello che è ormai un orientamento sempre più consolidato, messo tuttavia in discussione da un parere a firma del Direttore Generale del MIT, pubblicato in data 11/01/2021, che ha ritenuto sostanzialmente equivalenti le due procedure per quanto riguarda tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale.
A discostarsi nettamente dalla conclusione ministeriale sono le recenti sentenze, nn. 157 e 158 del 2021 (qui sotto allegate) con cui il Giudice di Pace di Belluno ha accolto i ricorsi promossi dall'Avv. Lucio Martignago di Montebelluna (TV) contro verbali elevati per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 8, C.d.S. stante la mancata omologazione del dispositivo autovelox di rilevazione di velocità.
Il giudice onorario ritiene che la distinzione tra omologazione e approvazione sia agevolmente individuabile dalla previsione di cui all'art. 142, comma 6, C.d.S., il quale, nel considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate" rimanda poi al regolamento di attuazione del codice stesso.
E l'art. 192 reg. att. C.d.S., si legge in sentenza, rende ancor più evidente che trattasi di due procedimenti distinti: anche se la norma non specifica in modo chiaro le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro, certo è che non possono considerarsi la stessa cosa, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di due differenzi menzioni.
Quando si ricorre all'una o all'altra procedura
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In sostanza, stando a quanto previsto dalla normativa in materia, per il Giudice bellunese l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio, mentre la semplice approvazione risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento.
In particolare, l'omologazione rappresenta un procedimento, oggi eseguito dal MISE, avente lo scopo di verificare l'efficacia e il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche, ovvero, in sostanza, a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata.
In linea generale, "si ricorrerà all'omologazione qualora sia necessario attestare che il prototipo di un determinato apparecchio (autovelox o altro) risponda alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre sarà sufficiente l'approvazione qualora il regolamento non indichi caratteristiche o prescrizioni particolari cui attenersi".
La maggiore importanza dell'omologazione è ritenuta risiede nel fatto che trattasi, non solo, di un atto amministrativo, ma di una "procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare". Tuttavia, nonostante a seconda dei casi si proceda all'omologazione o all'approvazione, "non può essere posto in dubbio che, al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142, c. 6, C.d.S., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico"
Determina dirigenziale non equiparabile a decreto ministeriale di omologazione
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Una ricostruzione confermata anche dal Giudice di Pace di Treviso che, in una sentenza del 24/5/2021 (qui sotto allegata), ha accolto l'opposizione avanzata dall'avv. Gino Zambianco di Fonte (TV) che aveva censurato, tra l'altro, la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento automatico.
Il magistrato piemontese rammenta come la Corte Costituzionale, con le argomentazioni di cui alla sentenza n. 113/2015, anche se relative alla necessità della taratura, abbia più volte citato l'art. 142 C.d.S. proprio sulla circostanza che l'omologazione conferisca affidabilità alla prestazione dell'autovelox. In tal modo, gli interessi pubblici e privati quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, trovano il giusto equilibrio con valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridico e il diritto di difesa nel sanzionato.
L'atto di omologazione, non la mera approvazione, appare dunque necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato. Ancora, spiega il provvedimento, nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per le apparecchiature, sarà possibile omologare le stesse, mentre queste ultime saranno solo approvate se è possibile utilizzare la procedura dettata dalla norma stessa per l'omologazione.
In virtù del quadro normativo delineato dal giudice onorario, "i due termini non sono affatto sinonimi, ma sottendono procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa stabilita dalla norma regolamentare stessa quale fonte primaria". La determina dirigenziale, infine, non è ritenuta equiparabile al decreto ministeriale di omologazione pubblicato in G.U. come previsto dall'art. 192, co. 7 C.d.S., mentre rimane immutabile il dettato legislativo per il quale la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate.
Autore: Lucia Izzo