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Imu e Tari: agevolazioni per i pensionati all'estero

La risoluzione dell'11 giugno 2021 del Ministero dell'Economia chiarisce i dubbi sulle agevolazioni Imu e Tari per i pensionati residenti all'estero


Richiesta chiarimenti Imu e Tari pensionati residenti all'estero

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Al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono giunte richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'Imu e della Tari, come disciplina dall'art. 1 comma 48 della legge di bilancio 2021, in relazione agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da parte di soggetti che risultano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale e residenti all'estero in uno Stato di assicurazione diverso.

Imu e Tari: agevolazioni pensionati legge di bilancio 2021

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La disposizione dal contenuto poco chiaro prevede che: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Rileva il paese di residenza?

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I chiarimenti relativi a queste agevolazioni riguardano i seguenti punti:

Per le agevolazioni non si può prescindere dalla residenza

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 5 dell'11 giugno 2021 (sotto allegata) precisa prima di tutto che le agevolazioni Imu e Tari non possono prescindere dal paese di residenza. E' infatti necessario che la pensione sia maturata per la totalizzazione dei contributi maturati in Italia e nei Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in Svizzera (pensione in regime comunitario), nel Regno Unito e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (tra i quali non compaiono il Messico e la Repubblica di Corea), con la precisazione che non beneficiano del regime agevolativo previsto dal comma 48 le pensioni che sono maturate solo all'estero.

Data: 15/06/2021 17:00:00
Autore: Annamaria Villafrate