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Il principio indennitario non vale sempre nella polizza assicurativa infortuni

La Suprema Corte di Cassazione chiarisce il quadro giuridico sulle assicurazioni infortuni mortali e non mortali e il diritto di surroga dell'assicuratore


Contratto di assicurazione infortuni mortali e principio indennitario

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Due le questioni sostanziali poste al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9380/2021:
- l'erronea applicazione al contratto di assicurazione "contro gli infortuni mortali" del cd. principio indennitario (disciplina tipica del contratto di assicurazione "contro i danni");
- il diritto di surrogazione dell'assicuratore circa la rivalsa per il danno causato da un sinistro.
Il caso di specie, concerneva il decesso di un medico-passeggero di un elicottero, precipitato durante una missione di soccorso, in relazione alla polizza assicurativa per il rischio infortuni e morte stipulata dal vettore aereo a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi.

Qui di seguito gli aspetti salienti trattati dalla Suprema Corte:

La fattispecie contrattuale dell'assicurazione sugli infortuni mortali

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"a) l'assicurazione contro gli infortuni mortali, deve ricondursi al tipo negoziale della assicurazione sulla vita, in relazione alla quale non trovano applicazione le norme che disciplinano l'assicurazione "contro i danni" (in cui invece debbono ricomprendersi le polizze infortuni non mortali), tra cui l'art. 1916 c.c" (diritto di surrogazione dell'assicuratore);
La S.C. a Sez.U, con sentenza n. 5119 del 10/04/2002, era già intervenuta sull'annosa questione affermando che la causa del contratto assicurativo per il rischio di "infortunio mortale" non è riconducibile alla funzione indennitaria tipica delle altre polizze contro gli infortuni invalidanti (non mortali) nonché per quella dei contratti assicurativi "contro i danni". Da ciò, l'applicazione delle distinte discipline normative che regolano l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni.
La soluzione giuridica, apprestata dalle Sezioni Unite della Cassazione appare, inoltre, confermata, anche, dopo l'introduzione del Codice delle Assicurazioni Private.
Dall'esame, infatti, della classificazione dei rischi assicurativi del succitato Codice, emerge che la nozione di "infortunio" viene ricondotta sia all'esercizio del "ramo vita" che ai contratti assicurativi contro i rischi "malattia e non autosufficienza" derivati da infortuni "invalidanti gravi" e contro il rischio di "morte ed invalidità" a seguito d'infortunio. Lo stesso Codice, quindi, ha chiaramente inteso recepire il discrimine fondato sull'aspetto funzionale del contratto, tra le due differenti categorie di assicurazioni contro gli infortuni "mortali" ed "invalidanti", non riproponendo espressamente, tra i rischi assicurati dalle polizze del "ramo danni" anche il rischio di "morte a seguito di infortunio".

L'assicurazione infortuni mortali stipulata per conto di chi spetta

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"b) la polizza in esame risulta essere stata stipulata dal contraente …. (Vettore aereo) sulla vita degli assicurati, venendo soddisfatto l'interesse di questi ad attribuire, in caso di decesso derivato da infortunio, un capitale ai soggetti designati come beneficiari;"
Il Vettore aereo aveva stipulato una polizza assicurativa infortuni per conto di chi spetta, ex art. 1891 c.c., per il "caso di morte" derivante da infortunio del personale navigante e delle persone trasportate (soggetti "assicurati) sugli aeromobili, indicando quali terzi "beneficiari" della garanzia assicurativa gli eredi degli stessi. Un diritto proprio, quindi, degli eredi/beneficiari a ricevere la prestazione assicurativa cui è tenuto ad adempiere l'Assicuratore in caso di morte dell'assicurato.
Pertanto, non trattandosi di polizza che solleva il Vettore dagli oneri economici derivanti da una propria responsabilità civile per i "danni-conseguenza" (patrimoniali e non patrimoniali) dallo stesso cagionati a terzi, si verte sull'attribuzione di un capitale o di una rendita, predeterminati contrattualmente, in relazione al bene della vita dell'assicurato ed a favore di un altro soggetto individuato quale beneficiario;

Autonomia polizza infortuni mortali in funzione di beneficio economico

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"c) la funzione causale evidenziata dalla polizza prescinde da ogni collegamento tra la prestazione dovuta dall'assicuratore al verificarsi dell'evento-rischio, ed un preesistente fatto illecito produttivo di un danno risarcibile cagionato ai soggetti beneficiari, risultando inapplicabile, pertanto, il "principio cd. indennitario" che informa la disciplina delle assicurazioni del ramo danni (art. 1905, 1910, 1914 e 1916 c.c.) e di cui è espressione il principio della cd. "compensatio lucri cum damno" "
Se l'"assicurato" è l'unico soggetto che "subisce" l'evento-rischio (infortunio mortale) è fuor di luogo discutere di una prestazione avente natura "indennitaria" con funzione reintegrativa di un danno, stante che la tipologia assicurativa della polizza contro gli infortuni mortali svolge una funzione di tipo assistenziale-solidaristica e non per compensare una perdita. Pertanto, la funzione della copertura in questione ha valenza incrementativa delle disponibilità economiche dei beneficiari da utilizzare liberamente, anche, per soddisfare eventuali maggiori bisogni che potrebbero derivare dal verificarsi dell'evento-rischio.
Trattasi, dunque, non di un ristoro, ma di un vantaggio di natura patrimoniale (beneficio economico) oggetto di una obbligazione rispetto all'adempimento dell'evento-morte.
Tale distinzione causale é rilevante ai fini della diversa disciplina normativa applicabile alle due tipologie negoziali, per cui in ordine alla compatibilità del principio della "compensatio lucri cum damno" in materia di responsabilità civile è stato, ad esempio, escluso di poter ravvisare nell'erogazione della prestazione di pagamento (in rendita o capitale) dell'assicuratore sociale (nella specie INPS) una duplicazione di poste aventi entrambe "funzione risarcitoria".
Debbono ritenersi indifferenti, nella variazione della sfera patrimoniale del danneggiato, gli eventuali benefici economici (indennizzi, pensioni, compensi, utilità) attribuiti allo stesso a diverso titolo legale o contrattuale, ancorché correlati all'accadimento dell'evento lesivo, qualora tali benefici siano pervenuti al danneggiato in modo del tutto indipendente dalla causa originaria dall'illecito.
In egual modo, il contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, o per il caso di infortunio mortale, risulta del tutto scollegato dalla funzione indennitaria del danno subito dal superstite, in conseguenza dell'illecito che abbia cagionato la morte dell'assicurato.
Pertanto, "nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante" (Corte cass. Sez. U - , Sentenza n. 12564 del 22/05/2018 …);

Esclusione disposizioni art. 1916 c.c. su diritto surroga assicuratore

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Data: 18/06/2021 15:00:00
Autore: Roberto Paternicò