Il principio indennitario non vale sempre nella polizza assicurativa infortuni
- Contratto di assicurazione infortuni mortali e principio indennitario
- La fattispecie contrattuale dell'assicurazione sugli infortuni mortali
- L'assicurazione infortuni mortali stipulata per conto di chi spetta
- Autonomia polizza infortuni mortali in funzione di beneficio economico
- Esclusione disposizioni art. 1916 c.c. su diritto surroga assicuratore
Contratto di assicurazione infortuni mortali e principio indennitario
Due le questioni sostanziali poste al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9380/2021:
- l'erronea applicazione al contratto di assicurazione "contro gli infortuni mortali" del cd. principio indennitario (disciplina tipica del contratto di assicurazione "contro i danni");
- il diritto di surrogazione dell'assicuratore circa la rivalsa per il danno causato da un sinistro.
Il caso di specie, concerneva il decesso di un medico-passeggero di un elicottero, precipitato durante una missione di soccorso, in relazione alla polizza assicurativa per il rischio infortuni e morte stipulata dal vettore aereo a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi.
Qui di seguito gli aspetti salienti trattati dalla Suprema Corte:
La fattispecie contrattuale dell'assicurazione sugli infortuni mortali
La S.C. a Sez.U, con sentenza n. 5119 del 10/04/2002, era già intervenuta sull'annosa questione affermando che la causa del contratto assicurativo per il rischio di "infortunio mortale" non è riconducibile alla funzione indennitaria tipica delle altre polizze contro gli infortuni invalidanti (non mortali) nonché per quella dei contratti assicurativi "contro i danni". Da ciò, l'applicazione delle distinte discipline normative che regolano l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni.
La soluzione giuridica, apprestata dalle Sezioni Unite della Cassazione appare, inoltre, confermata, anche, dopo l'introduzione del Codice delle Assicurazioni Private.
Dall'esame, infatti, della classificazione dei rischi assicurativi del succitato Codice, emerge che la nozione di "infortunio" viene ricondotta sia all'esercizio del "ramo vita" che ai contratti assicurativi contro i rischi "malattia e non autosufficienza" derivati da infortuni "invalidanti gravi" e contro il rischio di "morte ed invalidità" a seguito d'infortunio. Lo stesso Codice, quindi, ha chiaramente inteso recepire il discrimine fondato sull'aspetto funzionale del contratto, tra le due differenti categorie di assicurazioni contro gli infortuni "mortali" ed "invalidanti", non riproponendo espressamente, tra i rischi assicurati dalle polizze del "ramo danni" anche il rischio di "morte a seguito di infortunio".
L'assicurazione infortuni mortali stipulata per conto di chi spetta
Il Vettore aereo aveva stipulato una polizza assicurativa infortuni per conto di chi spetta, ex art. 1891 c.c., per il "caso di morte" derivante da infortunio del personale navigante e delle persone trasportate (soggetti "assicurati) sugli aeromobili, indicando quali terzi "beneficiari" della garanzia assicurativa gli eredi degli stessi. Un diritto proprio, quindi, degli eredi/beneficiari a ricevere la prestazione assicurativa cui è tenuto ad adempiere l'Assicuratore in caso di morte dell'assicurato.
Pertanto, non trattandosi di polizza che solleva il Vettore dagli oneri economici derivanti da una propria responsabilità civile per i "danni-conseguenza" (patrimoniali e non patrimoniali) dallo stesso cagionati a terzi, si verte sull'attribuzione di un capitale o di una rendita, predeterminati contrattualmente, in relazione al bene della vita dell'assicurato ed a favore di un altro soggetto individuato quale beneficiario;
Autonomia polizza infortuni mortali in funzione di beneficio economico
Se l'"assicurato" è l'unico soggetto che "subisce" l'evento-rischio (infortunio mortale) è fuor di luogo discutere di una prestazione avente natura "indennitaria" con funzione reintegrativa di un danno, stante che la tipologia assicurativa della polizza contro gli infortuni mortali svolge una funzione di tipo assistenziale-solidaristica e non per compensare una perdita. Pertanto, la funzione della copertura in questione ha valenza incrementativa delle disponibilità economiche dei beneficiari da utilizzare liberamente, anche, per soddisfare eventuali maggiori bisogni che potrebbero derivare dal verificarsi dell'evento-rischio.
Trattasi, dunque, non di un ristoro, ma di un vantaggio di natura patrimoniale (beneficio economico) oggetto di una obbligazione rispetto all'adempimento dell'evento-morte.
Tale distinzione causale é rilevante ai fini della diversa disciplina normativa applicabile alle due tipologie negoziali, per cui in ordine alla compatibilità del principio della "compensatio lucri cum damno" in materia di responsabilità civile è stato, ad esempio, escluso di poter ravvisare nell'erogazione della prestazione di pagamento (in rendita o capitale) dell'assicuratore sociale (nella specie INPS) una duplicazione di poste aventi entrambe "funzione risarcitoria".
Debbono ritenersi indifferenti, nella variazione della sfera patrimoniale del danneggiato, gli eventuali benefici economici (indennizzi, pensioni, compensi, utilità) attribuiti allo stesso a diverso titolo legale o contrattuale, ancorché correlati all'accadimento dell'evento lesivo, qualora tali benefici siano pervenuti al danneggiato in modo del tutto indipendente dalla causa originaria dall'illecito.
In egual modo, il contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, o per il caso di infortunio mortale, risulta del tutto scollegato dalla funzione indennitaria del danno subito dal superstite, in conseguenza dell'illecito che abbia cagionato la morte dell'assicurato.
Pertanto, "nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante" (Corte cass. Sez. U - , Sentenza n. 12564 del 22/05/2018 …);
Esclusione disposizioni art. 1916 c.c. su diritto surroga assicuratore
Autore: Roberto Paternicò