Riforma processo civile: gli emendamenti Cartabia
Depositati gli emendamenti governativi a firma della Ministra Cartabia al d.d.l. per l'efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
- Riforma Giustizia: depositati gli emendamenti governativi
- Cartabia: "Riforma ambiziosa, prima tappa di un percorso impegnativo"
- Risoluzione alternativa delle controversie
- Processo civile: le novità
- Famiglia e minori
Riforma Giustizia: depositati gli emendamenti governativi
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Sono stati depositati in Commissione Giustizia al Senato gli emendamenti governativi al disegno di legge delega sulla riforma del processo civile (A.S. 1662). A seguito di bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha dunque posto la firma sui 24 emendamenti (qui sotto allegati, corredati dalla relazione tecnica), pronti a iniziare il loro iter parlamentare.
Tra gli obiettivi della riforma assume primaria importanza l'abbattimento del 40% del tempo di definizione dei processi civili, stante l'impegno assunto dal Governo con l'Ue con il Pnrr e da cui dipende l'erogazione dei fondi necessari per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia.
Lo conferma giunge anche dalle dichiarazioni della stessa Ministra Cartabia: "Ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere del 40% la durata dei processi in 5 anni. Dall'approvazione di questa, come delle altre imminenti riforme che riguardano la giustizia dipende l'erogazione dei fondi previsti dal Pnrr, per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia".
Oltre alla semplificazione dei procedimenti civili nelle forme e nei tempi (anche stabilizzando le innovazioni telematiche introdotte durante l'emergenza Covid), la riforma predisposta dal Governo punta anche a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini, nonché a favorire l'attrazione degli investimenti stranieri.
Per perseguire l'obiettivo di un processo agile, all'insegna della collaborazione tra le parti, i difensori e il giudice, si mira altresì a valorizzare le forme di giustizia alternativa, a rafforzare la tutela del credito nel processo esecutivo, a semplificare i giudizi in materia di lavoro, nonché a istituire un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti di famiglia, preservando le specificità della giustizia minorile.
Cartabia: "Riforma ambiziosa, prima tappa di un percorso impegnativo"
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"Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici", ha commentato la Ministra Cartabia, descrivendo quella che si considera "una riforma ambiziosa, che investe ogni aspetto del processo civile e valorizza gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie".
La Guardasigilli ha rammentato come trattasi della "prima tappa di un percorso impegnativo, che tocca molti settori. Raggiunto questo traguardo, guardiamo con rinnovata fiducia al cammino anche delle prossime riforme. Il Governo sta lavorando perché possano approdare al più presto in Parlamento. Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici".
Per la Ministra, i cardini della riforma sono due: "rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt'altro che secondario, stimolare una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, contrastando gli eccessi di litigiosità. Per questo si valorizzano con importanti incentivi fiscali gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie".
Risoluzione alternativa delle controversie
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Sono infatti molte le modifiche che investono gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con assegnazione di un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti. Si parte dal riordino e dalla semplificazione del regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che scelgono la mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo e interventi normativi per una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte degli interessanti.
Ad esempio, si potenzia il meccanismo dell'esenzione dell'imposta di registro estendendone l'ambito applicativo e si riconosce un credito d'imposta, nel limite di 600 euro, commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali. Ancora, previsto l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione.
Si vuole anche estendere il patrocinio a spese dello Stato esteso alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, mentre si prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva anche in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.
Tra gli emendamenti figurano anche misure in materia di formazione dei mediatori, ma anche riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione per favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione.
Processo civile: le novità
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Diverse anche le misure che involgono il processo civile, a partire da quello di primo grado innanzi al tribunale monocratico: si rimodula la fase introduttiva del giudizio (a partire dal contenuto e dall'oggetto della citazione e della comparsa di risposta) allo scopo di valorizzare sia gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti, così da definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova e il thema decidendum.
Rimodulate anche la fase di trattazione e quella decisoria della causa, quest'ultima nel senso di una netta accelerazione dei tempi, determinati dall'abrogazione del modulo tradizionale delineato dall'art. 190 c.p.c., grazie a una contingentata rimessione delle causa in decisione (scandita da termini precisi e perentori) sia per le cause di competenza del giudice monocratico che di quello collegiale. Contenuti anche i tempi di pronuncia e deposito della sentenza.
Al giudice viene anche consentito formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa viene rimessa in decisione (non più dunque col limite della fase istruttoria).
Giudici di Pace
La proposta mira a rideterminare la competenza dei giudici di pace in materia civile, con emendamenti correlati alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch'essa in discussione in sede parlamentare. Valorizzato lo strumento del tentativo di conciliazione, che rimane obbligatorio, e individuato il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile.
Impugnazioni e giudizio in Cassazione
Per quanto riguarda le impugnazioni, si prevede che i termini di cui all'art. 325 del c.p.c. decorrano dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica. Nell'atto di citazione, le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata andranno esposte in modo chiaro e specifico.
Ancora, fuori dai casi in cui è pronunciata l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta andrà dichiarata manifestamente infondata, con decisione assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi.
Ripristinata la figura del consigliere istruttore, deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione e al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, nonché al tentativo di conciliazione, all'ammissione dei mezzi di prova, all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare l'udienza di discussione della causa.
Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, si punta a razionalizzare i procedimenti, ridurre i tempi di durata e modellare i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento e accelerazione degli adempimenti. Si prevede, inoltre, di unificare i riti camerali, nonché di introdurre un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza. Particolarmente importante la previsione dell'esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di rinvio pregiudiziale innanzi alla Cassazione per a definizione di questioni di diritto e di particolare importanza.
Famiglia e minori
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Gli emendamenti prevedono di introdurre un rito unico applicabile a quasi tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. L'obiettivo è quello di garantire l'omogeneità di trattamento per situazioni analoghe, l'omologazione delle tutele processuali, la creazione di orientamenti uniformi, l'adeguata risposta a istanze da sempre sollevate da tutti gli operatori del diritto.
Si propone di inserire nel d.d.l., inoltre disposizioni di natura immediatamente precettiva dirette a sopperire ad alcune carenze normative dell'attuale sistema di tutela delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. In particolare, si ritengono non procrastinabili specifici interventi in favore dei minori al fine di collocare chi verse in condizioni di pericolo in un luogo sicuro, sino a quanto si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione., ma anche interventi relativi alla nomina del curatore speciale del minore, di riparto di competenze tra Tribunale ordinario e quello per i minorenni, nonché in ambito di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare, e anche per quanto riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana.
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Autore: Lucia Izzo