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Pensione integrativa: spetta all'ex moglie?

Per la Cassazione la sentenza che riconosce all'ex la quota della pensione di reversibilità Inps non preclude la domanda per la quota della pensione complementare


Domanda di reversibilità della pensione integrativa dell'ex

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Importante chiarimento della Corte di Cassazione sulla possibilità per l'ex coniuge divorziato del de cuius di fare domanda per una quota anche della pensione complementare.

Gli Ermellini nell'ordinanza n. 15817/2021 (sotto allegata) precisano che la domanda per la reversibilità INPS non preclude all'ex d'instaurare un nuovo giudizio per chiedere la propria quota di pensione integrativa dell'ex defunto perché diverso è l'ente erogatore, con il quale instaurare il contraddittorio e diverso il trattamento previdenziale. Nella integrativa infatti manca il nesso tra attività lavorativa e contribuzione. La precedente sentenza passata in giudicato sulla reversibilità INPS non preclude quindi l'azione della ex perché diverso è il petitum.

La vicenda processuale

Una donna agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di una quota della pensione integrativa di reversibilità già riconosciuta alla vedova, moglie in seconde nozze (erogata dal Fondo Nazionale di Previdenza dei lavoratori dei Giornali e Quotidiani) del defunto ex marito (da cui aveva divorziato). Il tutto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970.

La Corte d'Appello adita respinge l'impugnazione verso la sentenza di primo grado perché, come deciso correttamente dal giudice di primo grado, alla ex moglie è stata già riconosciuta la pensione di reversibilità INPS nella quota del 70% e il residuo 30% alla moglie superstite.

La pensione integrativa può essere richiesta in un giudizio separato?

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La ex moglie a questo punto ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo in cui contesta il "giudicato sulla pretesa di ottenere una quota della pensione di reversibilità erogata dal Fondo Casella, asserendo che la domanda in contestazione non era stata mai proposta nel precedente giudizio" visto che diverso era il petitum relativo al diritto di partecipare a una quota dei due diversi trattamenti previdenziali: INPS e Fondo per i lavoratori dei giornali. Precisa poi che aver azionato la pretesa solo nei confronti dell'INPS non comporta rinuncia all'azione nei confronti dell'altro fondo e che comunque la questione non può essere intaccata dalla precedente sentenza.

La pensione complementare è obbligazione previdenziale autonoma

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La Suprema Corte accoglie il ricorso della ex moglie del defunto perché il motivo sollevato è fondato.

Per la Cassazione la Corte di Appello non ha fatto una corretta applicazione dei principi in materia di giudicato. Si condivide infatti quanto fatto presente dalla ricorrente, ossia che: "la domanda in contestazione non era stata mai proposta nel precedente giudizio e che l'unico elemento costitutivo comune alle due azioni proposte era la causa petendi, consistente nella condizione di coniuge divorziato rivestita dalla (…), mentre erano diversi sia i soggetti coinvolti (INPS e il Fondo Casella), sia il petitum sostanziale riguardante il diritto a partecipare a una quota dei due diversi trattamenti pensionistici di reversibilità." In effetti, rileva la Corte, InNPS e Fondo Casella sono due soggetti distinti, così come diverso è il petitum della richiesta avanzata dalla ex moglie.

La domanda di determinazione della quota della pensione di reversibilità avanzata dalla ex moglie riguarda in effetti due diverse prestazioni pensionistiche "l'una di vecchiaia, l'altra integrativa, fondate, all'evidenza, su posizioni contributive distinte."

La Corte d'appello quindi ha errato nel ritenere che la ex moglie avrebbe dovuto "dedurre la propria pretesa sul trattamento pensionistico riguardante il Fondo Casella nello stesso giudizio in cui aveva proposto la controversia relativa alla posizione pensionistica dell'ex coniuge e che, nel primo giudizio, avrebbe dovuto citare il Fondo Casella perché oggetto della richiesta era l'intera posizione pensionistica a lei pienamente nota."

Il fatto che la stessa fosse ex coniuge non rende infatti certa e sicura la conoscenza in capo al coniuge divorziato dei diversi trattamenti pensionistici dell'ex coniuge "e ciò in ragione della centralità che assume l'ultimo domicilio, ossia del luogo in cui il de cuius ha, al momento della morte, la generalità dei suoi interessi sia materiali, che economici, oltre che morali, sociali e familiari."

Non rileva quindi ai fini del riconoscimento in favore della ex moglie di una quota del trattamento pensionistico complementare il giudicato formatosi sulla sentenza che le ha riconosciuto una quota della pensione INPS, né il fatto che le sia stata riconosciuta una quota di detto trattamento. A rilevare è piuttosto la diversità delle prestazioni previdenziali, che non implica "un unico accertamento della quota spettante all'avente diritto, che, piuttosto, deve essere determinata avuto riguardo a tutti i trattamenti pensionistici erogati al coniuge defunto."

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Data: 19/06/2021 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate