Affido condiviso: le nuove linee guida di Brindisi
- Affido condiviso: i contenuti essenziali del 2017
- Le reazioni alle linee-guida del 2017
- Come e perché un nuovo intervento
- Affidamento paritetico, pari opportunità e metodi ADR
Affido condiviso: i contenuti essenziali del 2017
Il primo intervento del tribunale di Brindisi (leggi Affido condiviso: addio al collocamento prevalente), dovuto all'iniziativa di un gruppo di lavoro al quale partecipavano le componenti essenziali interessate alle problematiche della famiglia (la presidente della sezione civile del tribunale, Fiorella Palazzo, una rappresentante dell'avvocatura, coordinatrice della Sezione Famiglia della Camera Civile locale, Mariella Fanuli, e chi scrive, a tutela dei destinatari dei provvedimenti), aveva avuto come obiettivo quello di evidenziare le principali criticità nell'applicazione dell'affidamento condiviso, mettendo a disposizione degli operatori locali anzitutto gli orientamenti interpretativi di quel Foro.
Ciò, tuttavia, avveniva come esito di considerazioni più ampie, che prendevano le mosse da una critica di carattere generale a ciò che si dovesse intendere per affidamento condiviso. Sotto tale profilo, ci si sforzava prevalentemente di chiarire le ragioni che avevano indotto il gruppo di lavoro a prendere le distanze da una diffusa prassi, evidenziando gli aspetti salienti, i punti qualificanti del modello stesso di affidamento approvato nel 2006. Per tale motivo oggetto dell'analisi e della rinnovata lettura fu il ripristino di quella che appariva la corretta scala delle priorità, ovvero della sequenza regola/eccezione, che nella prassi prevalente appariva ribaltata. Ovvero, per la "collocazione" dei figli si fece riferimento solo e soltanto alla residenza anagrafica, per la frequentazione si intese che di regola fosse equilibrata anziché sbilanciata, mentre la forma del mantenimento passò ordinariamente a diretta, per capitoli di spesa, anziché indiretta, mediante assegno.
Pertanto, l'aspetto fondamentale di quell'intervento - a dispetto dei numerosi malintesi che afflissero i successivi commenti - fu che non si vollero stabilire criteri da osservare rigidamente a prescindere dalla specifica situazione, ma solo invertire ciò che dai prestampati presenti nella maggior parte delle cancellerie risultava essere la regola rispetto all'eccezione. Per chiarezza: la sistematica e rigida ricerca, quale esigenza a priori, di un genitore prevalente; una frequentazione, di conseguenza, accompagnata da continue oscillazioni da un domicilio all'altro così da interdire il pernottamento presso il genitore "secondario"; l'incarico a un solo genitore di provvedere con prevalente potere decisionale ai bisogni dei figli, utilizzando risorse economiche fornite dall'altro, escluso da una reale partecipazione alla loro quotidianità. Viceversa, il modello che venne contrapposto a questa impostazione considerava esplicitamente, esemplificandole nelle linee guida, tutte quelle situazioni che non avrebbero permesso l'applicazione di regole paritetiche, che pure restavano al primo posto, ove praticabili: quali la distanza notevole tra le abitazioni, la presenza di figli in allattamento o irrinunciabili impegni di lavoro di uno dei due genitori.
Le reazioni alle linee-guida del 2017
L'emissione delle linee-guida del 2017, tuttavia, mise in ancor maggiore evidenza la distanza tra il modello sostanzialmente mono- genitoriale, prevalente nell'applicazione, e i concetti allora introdotti, dei quali era agevole dimostrare la maggiore aderenza allo spirito e alla lettera della riforma del 2006. In tal modo, e forse per effetto di ciò, cominciarono a diffondersi prese di posizione di giuristi in dottrina, nonché primi esempi di giurisprudenza, che testimoniavano l'attecchimento di tali idee: tutt'altro che rivoluzionarie. Senza entrare nei dettagli, accanto a vibranti proteste di alcune organizzazioni di operatori del diritto e di qualche accademico, strettamente fedeli alla "ortodossia" monogenitoriale, si possono rammentare pronunce nella scia di Brindisi altamente significative, anche se non inquadrate in un orientamento sistematico, dei Tribunali di Lecce, Salerno, Catanzaro e Palmi. E accanto ad esse sono da porre valutazioni più profonde e accurate, come quelle espresse dall'UNCM nelle sue linee-guida per le spese straordinarie, o dall'UNCC nel suggerire i modelli di frequentazione maggiormente rispondenti all'interesse dei figli, che partendo dalle condizioni di emergenza sanitaria finiscono per vedere nella alternanza settimanale la regola da applicare in qualsiasi circostanza. Come, del resto, chiesto dall'associazione Figli con i Figli in audizione al Senato per il ddl 735 (2019).
Come e perché un nuovo intervento
Si venne così a creare un'ambigua e imbarazzante situazione, con la progressiva crescita numerica dei fautori di una più concreta ed effettiva osservanza dei principi e dei contenuti della bigenitorialità (anche se disturbata dal progetto di legge 735/2018, le cui corrette finalità furono vanificate da una redazione e da una presentazione infelici sia tecnicamente che politicamente) accompagnata da sempre più veementi reazioni della conservazione, probabilmente spaventata proprio dal diffondersi delle idee contrarie. Reazioni provenienti principalmente dalla Suprema Corte, che cominciò ad emettere in ravvicinata sequenza sentenze e ordinanze che tendevano a scardinare perfino quelle premesse che, più che ad una scelta di campo, potevano essere attribuite a logica e buonsenso. Il campionario è, purtroppo, vastissimo, per cui ci si deve necessariamente limitare a qualche esempio, rammentando che secondo Cass. 6471/2020 la frequentazione dei genitori (non viene specificato se uno o entrambi) da parte del figlio minorenne deve essere rimessa alla sua libera scelta. Ciò dopo avere ridotto a "significativi" i rapporti che il figlio intreccerà con il genitore "non convivente" (qui è sicuro che si tratta solo di lui), anziché "equilibrati e continuativi" (ibid.). E affermando (con successive conferme) che "non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso" (Cass. 2127/2016). Il tutto andando alla sistematica ricerca del "genitore più idoneo" (in affidamento condiviso) utilizzando gli stessi criteri un tempo destinati alla individuazione dell'affidatario esclusivo (ad es. Cass. 9764/2019 vs. Cass. 6312/1999). Né trascurando di infantilizzare il figlio divenuto maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente rispetto a quei diritti di autogestione che, riconosciutigli finalmente da Cass. 17183/2020 gli vengono rapidamente di nuovo negati da Cass. 4219/2021.
In senso opposto, dunque, si orienta nel nuovo intervento il tribunale di Brindisi, che ribadisce e rafforza tutte le precedenti affermazioni, con ulteriori e significative sottolineature. Ad es. affermando che "Condizione per l'omologa di un accordo (o per la scelta di un Piano Genitoriale individuale) è che sia prevista l'assunzione di compiti di cura da parte di ciascun genitore". Ovvero optando per il pieno riconoscimento della capacità di agire del figlio maggiorenne; ovvero pronunciandosi a favore di un sostegno per gli oneri abitativi a vantaggio del genitore – non proprietario – che debba lasciare la casa familiare. Nonché mettendo a disposizione degli interessati un Facsimile di ricorso, una bozza di Piano Genitoriale redatto aderendo al più integrale rispetto dei diritti dei figli, e una tabella di sintesi per gli aspetti più delicati.
Affidamento paritetico, pari opportunità e metodi ADR
Accanto alla immediatezza dei vantaggi della trasparenza in sede locale si è voluto tenere conto dell'attuale sforzo delle istituzioni, del tutto condivisibile, a favore dei metodi alternativi a quello giudiziale, a partire da iniziative di Garanti dell'Infanzia e dell'Adolescenza come quello della Regione Campania, conformemente alle indicazioni giustamente date dalla Ministra della giustizia al momento del suo insediamento e che attualmente sono all'attenzione del Senato. È noto, infatti, che se non ci sono condizioni equilibrate, definibili come simile potere negoziale, e allo stesso tempo se non si toglie la possibilità di ottenere dei vantaggi attraverso la lite, la composizione stragiudiziale dei conflitti non presenta alcuna attrattiva. Così come, anche nel caso in cui si sia faticosamente costruito un accordo, questo poi non sopravvive a lungo. Pertanto il modello paritetico prospettato come prioritario dal tribunale di Brindisi fornisce indubbiamente i migliori presupposti per abbassare il contenzioso e di conseguenza snellire il lavoro dei tribunali accelerando la risoluzione delle controversie residue.
Né è da trascurare che sia il presidente della Repubblica che la Ministra per le pari opportunità e la famiglia hanno auspicato nel 2020 un minore carico di lavoro per le madri e una più equa distribuzione di responsabilità, impegni e compiti di cura familiari allo scopo di assicurare alla donna una effettiva parità di condizioni nell'ambito del lavoro e della carriera. E un tipo di affidamento condiviso impostato su basi realmente paritetiche risponde perfettamente anche a questa esigenza.
Concludendo, all'interno di una prospettiva di contagio virtuoso delle linee guida del tribunale di Brindisi è stato allestito un questionario che affronta pressoché la totalità dei temi più scottanti e divisivi nell'ambito del diritto di famiglia, che si intende far pervenire a breve ai giudici della famiglia a livello nazionale, nella speranza che una loro attenta compilazione possa fornire al governo come al Parlamento gli spunti utili e la spinta necessaria per inserire negli interventi in arrivo a favore dei metodi ADR anche quanto ne appare come il naturale presupposto.
Leggi Separazione e affido condiviso: i modelli del tribunale di Brindisi
Data: 20/06/2021 11:00:00
Autore: Marino Maglietta