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Responsabilità medica della struttura per ritardata prestazione

Per la Cassazione è responsabile per ritardata prestazione contrattuale l'ospedale che mette in coda un intervento urgente, costringendo i parenti a portare il paziente altrove


Intervento urgente messo in coda per uno ritenuto più grave

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Si ha responsabilità medica della struttura sanitaria quando, tenuto conto della natura contrattuale del rapporto, la stessa ritarda la propria prestazione, se non riesce a dimostrare che l'inadempimento è imputabile al paziente. Questo in sintesi quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 16936/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un uomo viene ricoverato in una struttura sanitaria in stato comatoso a causa di un sospetto ematoma subdurale.

Il paziente viene quindi portato in sala operatoria, ma a causa della sopravvenienza di un caso ritenuto più grave e urgente, il suo intervento chirurgico è rimandato.

I familiari, preoccupati, decidono a quel punto di trasferite il familiare in una clinica privata, dove viene sottoposto all'intervento previsto, con esito favorevole. Prestazione che però costa loro più di 18.000 euro.

Il paziente chiede quindi il rimborso della somma sostenuta alla Regione, che però, ritenendo ingiustificata la richiesta, lo costringe a rivolgersi al Tribunale, che in primo grado rigetta le sue istanze.

Le cose cambiano in sede di appello. Per la Corte infatti la domanda di rimborso è fondata. In effetti l'azienda sanitaria ha differito una prestazione urgente, costringendo così i familiari a rivolgersi a un'altra struttura e a sostenere delle spese non previste.

Il paziente ha violato i principi di correttezza e buona fede

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L'Azienda ospedaliera, in disaccordo con la decisione assunta dalla Corte di Appello, decide di ricorrere in Cassazione, facendo valere i seguenti tre motivi.

  1. Con il primo contesta la mancata dimostrazione del proprio inadempimento, stante la natura contrattuale del rapporto intercorso con il paziente. La Corte di Appello ha concluso erroneamente per un giudizio di responsabilità per inadempimento nei suoi confronti, trascurando che l'intervento non era urgentissimo e che il suo differimento era giustificato dalla necessità di effettuarne uno più grave e improrogabile. L'inadempimento semmai è addebitabile al paziente, che ha violato i doveri di correttezza e buona fede nel non prestare la dovuta collaborazione.
  2. Con il secondo motivo l'Azienda fa presente infatti che la prestazione non è stata effettuata a causa della condotta dei familiari, che hanno deciso di spostare il congiunto in un'altra struttura, rendendo così impossibile l'adempimento, che era ancora eseguibile. Condotta che comunque non ha provocato la risoluzione del contratto e non ha fatto venire meno il diritto dell'Azienda al pagamento del dovuto.
  3. Con il terzo infine la ricorrente fa presente che spettava al paziente dimostrare sia la fonte contrattuale del rapporto che l'inadempimento. Regola sull'onere probatorio che la Corte di Appello non ha rispettato.

Inadempiente l'Ospedale che non prova la priorità dell'altro intervento

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La Cassazione, dopo aver esaminato i suddetti motivi di ricorso, giunge alla conclusione che gli stessi, valutabili congiuntamente, sono infondati e che quindi il ricorso deve essere respinto.

L'Azienda ha ammesso la natura contrattuale del rapporto, con conseguenti riflessi sull'onere probatorio. La Corte d'Appello ritenuto correttamente che fosse onere dell'Azienda dimostrare la non imputabilità del ritardo della prestazione a sé stessa.

Per quanto riguarda poi il primo motivo, per la Cassazione è inammissibile. Provata l'urgenza dell'intervento da eseguire, l'Azienda non ha infatti dimostrato che in quel momento era inevitabile differirlo per un caso sopravvenuto. Accertamento che in sede di legittimità non può essere rimesso in dubbio.

Appurato quindi il ritardo ingiustificato dell'intervento, viene meno anche il fondamento del secondo motivo del ricorso, perché di fatto l'Azienda non ha dimostrato l'indifferibilità della prestazione, a suo dire, più urgente.

La condotta dei parenti del paziente non può quindi essere ritenuta contraria ai doveri di buona fede e correttezza perché causata dall'inadempimento dell'Azienda Sanitaria e finalizzata solo a evitare che il parente riportasse un danno maggiore.

Concludendo, accertato l'inadempimento dell'Azienda, non si può ritenere che la mancata soddisfazione dell'interesse del creditore sia imputabile alla sua condotta, anche perché nei precedenti gradi di giudizio non è mai stato neppure prospettato un inadempimento reciproco.

Data: 22/06/2021 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate