Prima casa: ripartono i pignoramenti
- Si alla tutela del diritto all'abitazione principale ma con dei limiti
- No alla sospensione delle esecuzioni sulla prima casa fino al 30 giugno 2021
- L'abitazione principale è un bene primario da tutelare
- Legittimo tutelare l'abitazione purché per tempi brevi e in casi eccezionali
Si alla tutela del diritto all'abitazione principale ma con dei limiti
Con la sentenza n. 128/2021 (sotto allegata) la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma che ha disposto la proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore durante l'emergenza pandemica dal primo gennaio fino al 30 giungo 2021.
La Consulta non nega il potere discrezionale del legislatore nel disporre la tutela, in un certo momento di un certo bene, a patto però che essa abbia un tempo limitato e sia giustificata da eventi eccezionali. Vediamo più nel dettaglio le ragioni per le quali ha preso questa decisione.
No alla sospensione delle esecuzioni sulla prima casa fino al 30 giugno 2021
Il Giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto solleva questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta relativamente all'art. art. 54-ter del D.L del 17 marzo 2020, n. 18, come convertito e prorogato nel termine d'efficacia, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma; 24, primo comma; 47, secondo comma; 111 secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.)
L'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020 "che sospende in tutto il territorio nazionale ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" è stato infatti prorogato fino al 30 giugno 2021.
Per il giudice questa norma viola i diritti dei creditori, che a suo dire, non possono essere compromessi per tutelare il risparmio e la salute individuale collettiva. Con l'introduzione di tale norma il legislatore dimostra di non avere adeguatamente ponderato i contrapporti interessi dei creditori istituzionali e occasionali. La proroga inoltre comporta la violazione del principio di ragionevole durata del processo. Detta sospensione, arresta infatti le procedure esecutive per un tempo significativo "senza essere giustificata né dall'esigenza di consentire al debitore di ripianare la propria posizione né dalla crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria, non essendo consentito all'autorità giudiziaria alcun vaglio circa la relativa incidenza sulla situazione dell'esecutato."
L'abitazione principale è un bene primario da tutelare
L'Avvocatura di Stato intervenuta nel giudizio chiede il rigetto del ricorso, facendo presente che la ratio della legge deve rinvenirsi "nella necessità ed urgenza di fronteggiare le esigenze ingenerate dall'emergenza pandemica da COVID-19 e, dunque, nella garanzia del diritto all'abitazione dell'esecutato, considerando da un lato che l'abitazione è di sicuro un bene primario in generale, e lo è in modo particolare durante la pandemia in corso, e dall'altro che il debitore esecutato è comunque la parte debole del processo esecutivo."
Legittimo tutelare l'abitazione purché per tempi brevi e in casi eccezionali
La Consulta, dopo avere preso atto delle questioni sollevate, precisa che l'esame di legittimità nello specifico riguarda "l'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, che ha disposto la (seconda) proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021."
Dopo un dettagliato riepilogo degli interventi normativi succedutisi nel periodo di emergenza pandemica, la Corte riconosce l'importanza della tutela giurisdizionale al fine di soddisfare le ragioni del creditore nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente. La fase di esecuzione in particolare soddisfa poi il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Vero d'altra parte che il legislatore ha la piena discrezionalità per quanto riguarda la conformazione degli istituti processuali, a condizione però che la disciplina non risulti del tutto arbitraria o irragionevole e non comprima senza motivo il diritto di agire. Per questo la sospensione delle procedure esecutive deve considerarsi legittima, purché rappresenti un evento eccezionale.
Del resto "È ben vero che il legislatore ordinario – in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione – può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva. Deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto (…)."
Corretto quindi tutelare un diritto primario e fondamentale come quello dell'abitazione, a condizione però che la sospensione delle procedure esecutive sia limitata nel tempo e venga disposta per fronteggiare eventi del tutto eccezionali.
Nel caso di specie, non si può trascurare che la sospensione delle procedure esecutive ha raggiunto la durata complessiva di 14 mesi. La norma censurata ha pertanto finito per assicurare senza dubbio "un plus di protezione al debitore esecutato, quando oggetto della procedura è la sua abitazione principale."
La pandemia ha avuto un'evoluzione, tanto che i provvedimenti succedutisi nel tempo hanno tenuto conto dei miglioramenti della situazione, comprese le procedure giudiziarie. "La prevista sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è invece rimasta invariata nei suoi presupposti fino alla seconda proroga, oggetto delle censure in esame."
Situazione che ha comportato il protrarsi del sacrificio da parte dei creditori che stavano agendo esecutivamente. In questo modo "il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga."
Alla luce di tutte le suesposte considerazione deve pertanto dichiarasi l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del D.L n. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 21/2021.
Data: 23/06/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate