Suicidio assistito: cosa prevede il testo approvato
- Suicidio assistito: l'iter della legge in Parlamento
- Morte volontaria: condizioni e presupposti
- Iter della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita
- Obiezione di coscienza del personale sanitario
- Non punibilità del medico e del personale sanitario
Suicidio assistito: l'iter della legge in Parlamento
Morte volontaria: condizioni e presupposti
Per dare concretezza al proposito del soggetto nel rispetto della legalità si richiede la presenza di determinate condizioni e presupposti. Possono infatti fare domanda per morte volontaria medicalmente assistita solo i soggetti maggiorenni capaci e consapevoli di prendere decisioni, se affette da sofferenze intollerabili.
La domanda di morte volontaria medicalmente assistita, per essere valida, deve infatti essere attuale, libera, consapevole, informata ed esplicita e provenire da un soggetto capace d'intendere e di volere. La richiesta deve essere manifestata per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le però le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o altro dispositivo idoneo in grado di consentire al soggetto di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, in presenza di 2 testimoni.
Il soggetto richiedente deve in sostanza trovarsi nelle seguenti condizioni:
- essere maggiorenne al momento della richiesta;
- essere capace d'intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli;
- essere stato adeguatamente informato;
- essere stato coinvolto in un percorso di cure palliative per alleviare il suo stato di sofferenza e averle esplicitamente rifiutate o interrotte volontariamente;
- essere affetto da una patologia attestata dal medico curante e da uno specialista che lo ha in cura, come irreversibile e a prognosi infausta o essere portatore di una condizione clinica irreversibile e che tali condizioni cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
- essere tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Iter della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita
Se il parere del Comitato è favorevole il medico lo trasmette, con tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale, che attiverà tutte le verifiche necessarie a garantire al paziente una morte dignitosa presso il suo domicilio o in una struttura ospedaliera. La procedura deve essere garantita anche a soggetti privi di autonomia fisica, adottando le misure necessarie a consentire il compimento dell'atto autonomo.
Il paziente che vede respinte le proprie istanze può comunque ricorrere al Giudice entro 60 giorni da quando riceve il parere contrario del comitato o la decisione contraria del medico.
Obiezione di coscienza del personale sanitario
Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte clinica quando solleva obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
Non punibilità del medico e del personale sanitario
Il testo esclude infine la punibilità dei medici, del personale sanitario, amministrativo e di coloro che hanno agevolato la procedura di morte volontaria medicalmente assistita, nel rispetto della legge, per quanto riguarda i reati contemplati dagli articoli 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale.
Punibilità esclusa altresì per coloro per sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato la morte volontaria medicalmente assistita prima dell'entrata in vigore della presente legge, se erano presenti tutte le condizioni richieste dal testo e se era già stata accertata inequivocabilmente la volontà del paziente richiedente.
Autore: Annamaria Villafrate