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Prelegato e sublegato: di cosa si tratta?

Cosa sono e in cosa differiscono prelegato e sublegato, istituti del diritto successorio che integrano alcune specificità rispetto alla figura generale del legato


Il legato testamentario

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Ai sensi dell'art. 588 c.c. le disposizioni testamentarie possono essere a titolo universale, e attribuiranno la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore, oppure a titolo particolare, attribuendo invece la qualità di legatario.
Pertanto, oltre all'istituzione di un erede, il soggetto testatore potrà anche decidere che, alla sua morte, uno o più beni o diritti specificamente individuati dell'asset ereditario possano essere trasferiti a uno o più soggetti determinati, detti legatari.

Il legato si caratterizza, dunque, per essere una disposizione mortis causa a titolo particolare e, come chiarisce l'art. 649 c.c., sottolineando un'altra differenza rispetto all'eredità, "il legato si acquista senza bisogno di accettazione", salva la facoltà di rinunciarvi.

Leggi anche la guida: Legato

L'istituto del legato può configurarsi in diverso modo a seconda delle sue caratteristiche (cfr. artt. da 651 a 661 del codice civile). Il sublegato e il prelegato, di cui si parlerà di seguito, sono alcune di queste che integrano la disciplina generale con alcune specificazioni.

Cos'è il sublegato?

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L'art. 662 c.c. si occupa della figura del c.d. onerato del legato, ovvero il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in cui si sostanzia il legato, colui a carico del quale è posto il suo adempimento. Come chiarito dalla norma, l'individuazione del o dei soggetti onerati spetta al testatore il quale potrà porre la prestazione del legato a carico degli eredi oppure anche a carico di uno o più legatari. Tale facoltà del testatore incontra, tuttavia, i limiti di legge di cui all'articolo 549 del codice civile.

In assenza di disposizioni, la norma precisa che alla prestazione saranno tenuti gli eredi. Quanto accennato lascia dunque aperta la possibilità che il testatore ponga la prestazione a carico anche del legatario e si ritiene che ciò avalli la possibilità che sia integrato il c.d. "sublegato".


Si tratta di un'operazione nota come "legato a carico di un legatario" attraverso la quale il testatore può stabilire che il legatario, entro i limiti del valore della cosa legata, dia a sua volta esecuzione a un legato in favore di un terzo soggetto detto sublegatario.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui a un soggetto venga attribuita dal testatore, tramite legato, una somma di denaro e lo stesso testatore prevede che questi si occupi anche del versamento di una parte della somma ricevuta a un terzo soggetto. Toccherà dunque al beneficiario della prima disposizione consegnare al sublegatario la somma a suo favore stabilita.

Rapporto tra legato e sublegato

Tra legato e sublegato sussiste dunque un collegamento sul piano economico, in quanto il secondo ha l'effetto di ridurre il valore economico dell'attribuzione patrimoniale attuata col legato, sul quale grava la prestazione del sublegato.
La definizione sublegato è stata inoltre contestata da parte della dottrina e ritenuta una dicitura inappropriata in quanto parrebbe evidenziare una sorta di rapporto di dipendenza oggettiva tra legato e sublegato.
In realtà, si pone in evidenza come il sublegato non sarebbe un vero e proprio sub-negozio, bensì attuerebbe un'autonoma e diretta attribuzione di diritti patrimoniali a favore del sublegatario. Pertanto, si ritiene che un eventuale invalidità del negozio originario non influisca sul sublegato, a meno che quest'ultimo non sia a sua volta affetto dalle medesime cause di invalidità del primo.

Oggetto del sublegato

Come per il legato, anche il sublegato potrà avere efficacia reale oppure obbligatoria. Nel primo caso, esso prevede l'attribuzione al sublegatario della proprietà o di un diritto reale limitato, oppure di un diritto di credito che era già nel patrimonio del testatore (c.d. sublegato reale).
Nel secondo caso (c.d. sublegato obbligatorio), il sublegato andrà ad attribuire a un soggetto un diritto di credito che il sublegatario vanterà nei confronti del legatario. Rimane fermo il principio secondo cui quest'ultimo risponderà comunque nei limiti del valore a lui attribuito.
Resta fermo che se il sublegatario non ottiene quanto gli spetta secondo testamento potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di chiedere la condanna del legatario affinché adempia a quanto stabilito in suo favore.
Ancora, va rammentato che rimane salva la facoltà del legatario, qualora non intenda impegnarsi nell'operazione (perchè ad esempio ritenuta poco conveniente), di rinunciare al legato. In tal caso saranno gli eredi a dover dare esecuzione al sublegato

Cos'è il prelegato?

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Diverso dal sublegato è invece l'istituto del prelegato, di cui si occupa espressamente l'art. 661 c.c. che lo descrive come il legato a favore di uno dei coeredi (e dunque non di un soggetto terzo come nel caso del sublegato).


In tal modo si realizza un rapporto giuridico unisoggettivo, in quanto lo stesso soggetto, assumendo sia la qualità di coerede onerato che di legatario, risulta al contempo creditore e debitore. È necessario rammentare, tuttavia, come i titoli di acquisto rimangano distinti: ciò consentirà al beneficiario, ad esempio, di acquistare il legato, ma di rinunciare all'eredità. Per tali motivi è ritenuto ammissibile un prelegato anche qualora sia stato istituito un erede universale.

Come precisato dall'art. 661 c.c. questa tipologia di legato è a carico di tutta l'eredità, dunque anche sulla quota che allo stesso legatario spetta in qualità di erede, e si considera come legato per l'intero ammontare. In parole semplici, il valore dei beni che sono attribuiti al prelegatario andrà prededotto prima di procedere alla divisione ereditaria, come una sorta di "prelievo anticipato", con la conseguenza che il valore del legato non verrà computato nella quota dell'erede.

Un esempio emblematico quanto alla disciplina del prelegato si è riscontrato nell'attribuzione al coniuge superstite del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, ai sensi dell'art. 540, comma 2, del codice civile.

La conferma è giunta anche dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 4847/2013, resa a Sezioni Unite, secondo cui, in tal caso, "il valore capitale tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".

Data: 16/07/2021 11:00:00
Autore: Lucia Izzo